Valori ispiratori dell’azione comunale

PREMESSA

VALORI ISPIRATORI DELL’AZIONE COMUNALE



Partecipazione e programmazione dell’attività

Al fine di garantire l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza della propria azione amministrativa, assicura l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti della Costituzione. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei a garantire la più ampia informazione dei cittadini. Realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e di categoria.

Ripudio della guerra, degli armamenti nucleari e sostegno della pace

In conformità ai principi fondamentali della Costituzione, che riconosce i diritti delle persone umane, ripudia la guerra quale mezzo per risolvere le controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli riconoscendo nella pace un diritto fondamentale. A tal fine promuove la cultura della pace facendosi carico e partecipando direttamente alle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggior radicamento nella società. Favorisce inoltre tutte le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace e cooperazione internazionale.

Promozione della tolleranza e del rispetto reciproco. Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza.

Promuove nel proprio territorio il rispetto fra le persone, le culture, le etnie considerando le diversità e le differenze una risorsa del paese. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione. Condanna e combatte qualsiasi manifestazione di violenza e opera per rimuovere le condizioni che nella quotidianità possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti devianti e violenti.

Promozione della solidarietà dell’associazionismo e del volontariato

Favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di associazionismo e di collaborazione, consapevole che in qualsiasi campo esse vadano a operare, contribuiscono al benessere individuale e sociale.

La famiglia e i diritti dei bambini

Riconoscendo la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio nonché nucleo costituito liberamente sulla base di legami affettivi e di reciproca solidarietà finalizzato alla stabile convivenza, si impegna a realizzare una politica tesa a sostenere anche economicamente la formazione. Il Sindaco e il Consiglio Comunale sono i principali garanti dei diritti dei bambini e delle bambine sanciti dalla Dichiarazione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e si impegnano mettendo in atto conseguenti concrete iniziative atte a realizzare tali attività, cooperando con tutti gli organismi che si adoperano a tal fine.

Rimozione delle cause di emarginazione delle persone svantaggiate

Promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell’emarginazione sociale ed economica di concerto con altri enti ed istituzioni. Si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative sociali e culturali. Si adopera inoltre per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Valorizzazione degli anziani

Considera gli anziani come un prezioso patrimonio di sapienza, di conoscenza e di esperienze, tale patrimonio costituisce una risorsa per il miglioramento della qualità della vita e per lo sviluppo. Promuove la partecipazione diretta dell’anziano alle varie forme della vita collettiva ed associativa. Si prefigge di mantenere ed estendere l’assistenza morale e materiale agli anziani.

Promozione della conoscenza e della cultura

Valorizza il patrimonio culturale del paese in tutte le sue forme, opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale e naturalistico per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione di tale patrimonio. Promuove la ricerca storica delle radici del paese e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale. Riconosce e valorizza l’uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione e di creatività, soprattutto dei giovani.

Diritto allo studio

Attua tutte le azioni possibili per far sì che il diritto allo studio ed alla conoscenza possano affermarsi, rimovendo gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di tale obiettivo. Sostiene le attività e le iniziative di qualificazione e di rinnovamento della scuola locale in direzione dell’integrazione con la società, attivando iniziative in collaborazione con le scuole per arricchire il più possibile la formazione dei ragazzi.

Parità tra uomo e donna

Persegue la realizzazione delle condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale. Negli organi comunali e collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituti partecipati, è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Difesa e promozione della natura e del paesaggio

Riconosce e valorizza l’ambiente, il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare sia nelle loro componenti naturalistiche sia storiche e culturali. Assume la compatibilità con l’ambiente come punto centrale di qualsiasi programma di sviluppo economico, urbanistico e sociale del paese. A tal fine assume e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale e di riqualificazione urbanistica. Allo stesso tempo si adopera per far sì che l’ambiente diventi una responsabilità collettiva.

Promozione ed educazione alla salute

Nell’ambito delle proprie attribuzioni, concorre a rendere effettivo il diritto alla salute. Si impegna, in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché attraverso una corretta informazione si possa ridurre il rischio sanitario a partire dalla vita quotidiana. Riconosce l’efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la pratica. Promuove le iniziative più opportune per contribuire alla sconfitta della droga, dell’alcoolismo, adoperandosi per il recupero di tossicodipendenti e alcolisti.

Diritti dei lavoratori ed ampliamento dell’occupazione

Considera il lavoro un diritto fondamentale che rappresenta l’elemento costitutivo di una civiltà democratica. Si adopera affinché i diritti dei lavoratori siano garantiti all’interno delle aziende operanti sul territorio, garantendo le migliori condizioni di lavoro e la tutela della salute. Promuove lo sviluppo economico e sociale del paese con l’obiettivo della più ampia occupazione.

Sostegno alle produzioni alimentari biologiche

Ritiene che ci siano dei limiti invalicabili affinché la sperimentazione genetica non si spinga oltre le concezioni etiche e morali cui una società deve attenersi. Pertanto si impegna a sostenere l’incremento e la diffusione di produzioni biologiche ed a sostenere un modello di agricoltura fondato sul rispetto dell’ambiente e sulla valorizzazione dei prodotti locali.

Pubblicità dello Statuto Comunale

Ritiene che lo Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le norme di legge, debba essere divulgato nell’ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, compreso quello dell’illustrazione orale. Si impegna a consegnare gratuitamente ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria copia dello Statuto per mezzo delle autorità scolastiche, con le quali collaborerà per ogni utile ed efficace illustrazione dello stesso.




REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI FIUMICELLO




STATUTO COMUNALE



 

I N D I C E   G E N E R A L E

 

 

PREMESSA    -     Valori ispiratori dell’azione comunale                                           pag. A-B-C

 

 

TITOLO  I

PRINCIPI GENERALI

 

CAPO I

 

CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Articolo 1         -     Autonomia del Comune                                                                        pag. 1

Articolo 2         -     Uso della lingua friulana                                                                        pag. 1

Articolo 3         -     Territorio e popolazione                                                                       pag. 1

Articolo 4         -     Sede, stemma e gonfalone                                                                    pag. 2

Articolo 5         -     Albo pretorio                                                                                       pag. 2

 

 

TITOLO  II

ATTIVITA’ GENERALI

 

CAPO I

 

FINALITA’

Articolo 6         -     Attività del Comune                                                                              pag. 3

Articolo 7         -     Funzioni e rappresentanza della comunità                                              pag. 4

Articolo 8         -     Sviluppo sociale, culturale ed economico                                              pag. 4

Articolo 9         -     Servizi pubblici                                                                                     pag. 5

Articolo 10       -     Gestione associata dei servizi e delle funzioni                                         pag. 5

 

 

TITOLO  III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

 

CAPO I

 

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 11           Organi del Comune                                                                              pag. 7

CAPO II

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12           Costituzione                                                                                         pag. 7

Articolo 13       -     Il funzionamento                                                                                   pag. 8

Articolo 14       -     Commissioni Consiliari                                                                         pag. 8

Articolo 15       -     Consigliere Anziano                                                                              pag. 9

Articolo 16       -     Regolamento interno di funzionamento                                                  pag. 9

Articolo 17           Competenze                                                                                         pag. 9

Articolo 18           Diritti e doveri di informazione dei Consiglieri Comunali                         pag. 9

CAPO III

 

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 19           Composizione                                                                                      pag. 9

Articolo 20           Nomina                                                                                              pag. 10

Articolo 21           Convocazione e funzionamento                                                           pag. 10

Articolo 22           Competenze                                                                                       pag. 10

CAPO IV

 

IL SINDACO

Articolo 23           Il Sindaco                                                                                          pag. 11

Articolo 24           Mozione di sfiducia                                                                            pag. 11

Articolo 25           Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione

                              o decesso del Sindaco                                                                        pag. 11

Articolo 26           Revoca Assessori                                                                               pag. 11

Articolo 27       -     Competenze del Sindaco                                                                    pag. 12

Articolo 28           Linee programmatiche di mandato                                                      pag. 12

Articolo 29           Competenze quale organo di amministrazione                                      pag. 12

Articolo 30       -     Competenze quale organo di vigilanza                                                 pag. 13

Articolo 31           Competenze amministrative                                                                pag. 13

Articolo 32           Competenze per i servizi statali                                                           pag. 14

Articolo 33           Competenze come Autorità locale                                                      pag. 14

CAPO V

 

IL VICE SINDACO

Articolo 34           Il Vice Sindaco                                                                                  pag. 14

CAPO VI

 

ASSESSORI

Articolo 35       -     L’Assessore anziano                                                                          pag. 14

Articolo 36           Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di

                              Sindaco e Assessore e Consigliere Comunale                                     pag. 14

 

 

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

CAPO I

 

IL GOVERNO DEI GIOVANI

Articolo 37           Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei

                              Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani                                      pag. 15

Articolo 38           Il Consiglio Comunale dei Giovani                                                      pag. 15

Articolo 39       -     Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani                                pag. 15

Articolo 40       -     Il Sindaco dei Giovani                                                                        pag. 16

Articolo 41           Competenze del Sindaco dei Giovani                                                  pag. 16

Articolo 42           La Giunta Comunale dei Giovani                                                         pag. 17

Articolo 43           Competenze della Giunta Comunale dei Giovani                                  pag. 17

CAPO II

 

FORME DI PARTECIPAZIONE

Articolo 44           Partecipazione popolare                                                                     pag. 18

Articolo 45           Consulte comunali                                                                              pag. 18

Articolo 46           Consulta di Frazione                                                                           pag. 19

Articolo 47           Istanze, petizioni e proposte                                                                pag. 19

Articolo 48           Diritto di accesso                                                                               pag. 19

Articolo 49           Diritto di informazione                                                                        pag. 19

Articolo 50       -     Partecipazione al procedimento amministrativo                                    pag. 19

Articolo 51           Referendum consultivo                                                                       pag. 20

Articolo 52           Il Difensore Civico                                                                             pag. 20

 

 

TITOLO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 

CAPO I

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 53           Principi e criteri direttivi                                                                      pag. 21

Articolo 54           Organizzazione dei servizi, uffici e del personale                                  pag. 21

Articolo 55           Segretario Comunale                                                                          pag. 22

Articolo 56           Funzioni gestionali                                                                              pag. 22

Articolo 57           Collaborazioni esterne                                                                        pag. 22

 

 

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

CAPO I

 

AUTONOMIA FINANZIARIA

Articolo 58           Finanza locale                                                                                    pag. 24

CAPO II

 

CONTABILITA’

Articolo 59           Contabilità e bilancio                                                                          pag. 24

Articolo 60           Ordinamento contabile e disciplina dei contratti                                   pag. 25

Articolo 61           Revisione economico-finanziaria                                                         pag. 25

Articolo 62           Potestà impositiva                                                                              pag. 25

 

 

TITOLO VII

NORME FINALI

 

CAPO I

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63           Regolamenti comunali                                                                         pag. 27

Articolo 64       -     Modifiche allo Statuto                                                                        pag. 27

Articolo 65           Abrogazione di norme contrastanti                                                      pag. 27

Articolo 66           Entrata in vigore                                                                                 pag. 27





T I T O L O I

T I T O L O   I

 

PRINCIPI GENERALI

 

CAPO I

CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 1 - Autonomia del Comune

Il Comune di Fiumicello agisce nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, rispettando le leggi dello Stato e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il Comune di Fiumicello è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Aderisce ad associazioni di Comuni in campo provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

Il Comune di Fiumicello è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune di Fiumicello è Ente autonomo ed esercita funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Uso della lingua friulana

Il Comune riconosce e valorizza l’uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale. Ne accoglie l’uso accanto alla forma in lingua italiana, nella toponomastica, nei rapporti dell’Amministrazione con i cittadini e nelle altre forme stabilite dalle Leggi Regionali e Nazionali.

Il Comune promuove gli strumenti di tutela e diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana, con specifico riguardo alle forme di collaborazione con la Regione e la Provincia anche ai fini dell’esercizio delle funzioni a quest’ultima trasferite per effetto delle leggi regionali.

Art. 3 - Territorio e popolazione

Il Comune di Fiumicello comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art.9 della legge 24/11/1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Il territorio del Comune comprende le località di:

SAN VALENTINO – capoluogo

PAPARIANO

SAN LORENZO

SANT’ANTONIO

La denominazione e la circoscrizione territoriale del Comune possono essere modificate con legge della Regione, ai sensi degli artt. 117 e 133 della Costituzione.

La popolazione del Comune di Fiumicello è quella residente nelle località di San Valentino, Papariano, San Lorenzo, Sant’Antonio e nel relativo territorio di pertinenza.

Il Comune si riserva la facoltà di estendere i propri interventi verso quei cittadini che, per qualsiasi motivo ed in speciale modo per motivi di lavoro, si trovino temporaneamente fuori dei limiti della circoscrizione Comunale o all’estero, sia con provvedimenti diretti a tutelarne gli interessi sul territorio Comunale, che attraverso provvedimenti assistenziali.

Art. 4 - Sede, stemma e gonfalone

Il Comune ha sede nel capoluogo, in via Gramsci n.8.

Presso il Palazzo Municipale si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le commissioni. Per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate in luoghi diversi dalla suddetta sede.

Il Comune si fregia di proprio stemma e gonfalone.

L’uso e la riproduzione dello stemma del Comune sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 5 - Albo pretorio

Nel Palazzo Municipale è individuato uno spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale, dei Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità, la facilità di lettura.

L’affissione degli atti ed avvisi viene fatta a cura del Responsabile del Procedimento.


TITOLO II

 

ATTIVITA’ GENERALI

 

CAPO I

FINALITA’

Art. 6 - Attività del Comune

Il Comune di Fiumicello è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, salvaguarda la sua storia, le tradizioni culturali e religiose, il patrimonio umano, artistico e ambientale, i gruppi e le istituzioni educative e politiche che animano la vita comunitaria e che la caratterizzano in un clima di pluralismo e di rispetto reciproco.

La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l’esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.

Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, il Comune è soggetto istituzionalmente equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.

Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti Locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

Il Comune ha potestà normative che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.

Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, consistenti nell'attribuzione di risorse certe, proprie e trasferite.

Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica; riconosce attraverso la toponomastica personalità, uomini e donne che hanno lasciato un positivo messaggio nella comunità locale.

Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento.

Il Comune promuove, in collaborazione con Enti di ricerca ed istituzioni culturali locali, regionali, nazionali e internazionali, il mantenimento e lo sviluppo (anche con risorse proprie) del patrimonio culturale, linguistico, storico e artistico.

Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.

Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni:

sostiene e promuove lo sviluppo dell'agricoltura nelle sue forme tradizionali ed innovative, nel rispetto dell'ambiente;

coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario per assicurare la qualificazione professionale e l’occupazione giovanile;

favorisce la promozione del turismo in tutte le sue forme, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;

tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato;

incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Il Comune attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali.

Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni:

tra i sessi, determinando specifiche azioni positive, intese come misure a beneficio delle sole donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità, promuovendo inoltre, tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di uguaglianza e di parità sociale;

nei confronti dei portatori di handicap;

nei confronti degli anziani ed emarginati;

nei confronti dei lavoratori immigrati.

Il Comune si impegna inoltre a promuovere una autentica cultura di pace e di solidarietà internazionale, valorizzandola con opportune iniziative educative nella scuola, nei gruppi, nelle associazioni e con la comunità.

Art. 7 - Funzioni e rappresentanza della comunità

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono individuate dalla Legge per settori organici.

        Esse attengono:

il Comune rappresenta la comunità e provvede alla cura e alla crescita sociale, civile, culturale e democratica della comunità operante nel territorio Comunale;

il Comune provvede alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono;

il Comune emana direttive e fornisce indicazioni per l'espletamento delle funzioni amministrative che fanno riferimento alla popolazione ed al territorio Comunale, precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della famiglia, della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi.

Art. 8 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

Il Comune promuove in forme idonee la collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia e la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

Il Comune impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola e associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati.

Il Comune promuove idonee iniziative di collaborazione con altri Comuni sui temi di interesse sovracomunale al fine di una più efficace programmazione per la gestione e lo sviluppo del territorio.

Il Comune coopera con gli altri Enti Locali (Comuni, Provincie e Regioni).

Il Comune partecipa e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e Provincia, provvedendo per quanto di competenza, alla loro attuazione.

Il Comune persegue le finalità e i principi della carta europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa (e dal Consiglio d'Europa), con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europa, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri Enti Territoriali nei modi stabiliti da apposito regolamento comunale.

Il Comune si conforma ai criteri e alle procedure, stabilite con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Il Comune adotta il metodo della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità concorrendo, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di competenza alla loro specificazione ed attuazione.

Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi e dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e politiche operanti nel territorio.

Art. 9 - Servizi pubblici

I servizi pubblici locali hanno una diversa configurazione a seconda che trattasi di servizi pubblici di rilevanza economica o privi di rilevanza economica.

L’erogazione dei servizi pubblci di rilevanza economica dovrà avvenire in conformità all’art.113 del D.Lsg. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Il servizi pubblici privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

istituzioni;

aziende speciali, anche consortili;

società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti Pubblici che la controllano;

in economia;

affidamento diretto (solo per servizi culturali e del tempo libero) ad associazioni e fondazioni partecipate e/o costituite dall’Ente;

per mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 10 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli Enti Locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

Le convenzioni - di cui all’art. 42 lettera c) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comune per la realizzazione di opere di interventi di interesse pubblico, nonchè per l’attuazione di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata dell’attività della Regione, degli Enti Locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati, promuove e conclude accordi di programma in conformità dell’art. 19 della L.R. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.


T I T O L O   III

 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

 

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 - Organi del Comune

Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono:

il Consiglio Comunale;

la Giunta Comunale;

il Sindaco,

le cui competenze sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

 

 

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 - Costituzione

Il Consiglio Comunale è organo elettivo del Comune.

L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri comunali e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione; tale diritto è condizionato dall'accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità in conformità alle leggi vigenti.

Il Consiglio Comunale rimane in carica fino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizioni dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

In caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’art. 59 del T.U., il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine dopo la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; quest'ultima procedura è valida anche per surrogare il consigliere che durante il quinquennio abbia lasciato il seggio per qualsiasi causa.

I consiglieri che non intervengono in adunanza per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13 - Il funzionamento

Il Consiglio Comunale si riunisce almeno due volte l'anno:

per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione;

per l'approvazione del conto consuntivo.

Quando il Consiglio è convocato per discutere su detti oggetti, gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Il Consiglio si riunisce poi in qualsiasi periodo dell'anno, su determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

La riunione del Consiglio Comunale per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune deve accadere entro venti giorni dalla presentazione di richiesta.

Nei casi di convocazione del Consiglio Comunale previsti nel precedente terzo comma, gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di seduta urgente è sufficiente che l'avviso sia fatto almeno ventiquattro ore prima.

Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare al recapito indicato. La consegna deve risultare da dichiarazione di ricevuta e può essere eseguita con qualsiasi mezzo idoneo.

Le votazioni sono palesi; eccezionalmente, solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulla qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio Comunale può decidere di non ammettere il pubblico e procedere con votazione segreta.

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno sei consiglieri salvo sia richiesta per legge o per Statuto una maggioranza speciale.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dai votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado. Gli astenuti non si computano tra i votanti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento comunale.

Qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali materie, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 14 – Commissioni Consiliari

Il Consiglio Comunale, al fine di agevolare i lavori consiliari, può istituire delle commissioni permanenti, temporanee e speciali.

La deliberazione di istituzione disciplina la materia, gli scopi, la durata, la composizione, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Art. 15 - Consigliere anziano

Consigliere anziano è il consigliere che ha conseguito nelle elezioni la cifra elettorale più alta (voti di lista più voti di preferenza).

Art. 16 - Regolamento interno di funzionamento

Il funzionamento del Consiglio Comunale, l’attività dei Consiglieri Comunali, delle Commissioni Consiliari, per le fattispecie non regolate dalla legge, sono disciplinati da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione provvederà l’organo competente.

Art. 17 - Competenze

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico del Comune ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio Comunale ha competenza per l'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18 – Diritti e doveri di informazione dei Consiglieri Comunali

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune, nonché dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati dalla legge.

Le informazioni e le notizie di cui al precedente comma 1 sono acquisite da parte dei Consiglieri Comunali anche mediante la consultazione di atti e documenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul diritto di accesso e sul funzionamento del Consiglio Comunale, tali da non pregiudicare la normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Le modalità e le forme di esercizio di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

 

 

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - Composizione

La Giunta Comunale è organo di nomina.

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di almeno quattro Assessori.

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in numero non superiore alla metà degli Assessori da cui la Giunta è composta, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere Comunale.

Art. 20 - Nomina

Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità degli Assessori consiliari ed extraconsiliari.

Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle delle commissioni consiliari, con facoltà di prendere la parola ma senza diritto di voto.

Art. 21 - Convocazione e funzionamento

La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

responsabili dei servizi;

consiglieri comunali;

esperti e consulenti esterni.

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, con l’intervento di almeno 3 membri e a maggioranza assoluta dei voti.

La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 22 - Competenze

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività (in sede di approvazione del conto consuntivo).

La Giunta Comunale compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

Nei confronti del Consiglio, la Giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti alle materie attribuite alla competenza del Consiglio.

E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e la contrazione di mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio.

In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del Consiglio Comunale, la Giunta può adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

La Giunta provvede all’approvazione del Piano Economico Gestionale (P.E.G.) individuando le risorse da destinare ai singoli obiettivi e la loro ripartizione tra gli uffici responsabili.

La Giunta provvede infine all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, facendo ricorso alle forme contrattuali più opportune.

 

 

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 23 - Il Sindaco

Il Sindaco è organo elettivo del Comune.

Il Sindaco viene eletto dai cittadini direttamente a suffragio universale, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale con le modalità previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dalle leggi regionali, e dura in carica cinque anni.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Chi ricopre la carica di Sindaco per due mandati consecutivi, non è, allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile a tale carica.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 24 - Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 26 - Revoca Assessori

L'Assessore può essere revocato dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 27 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. E' il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni comprese quelle di ufficiale di governo.

Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

Il Sindaco è legale rappresentante del Comune, anche in giudizio. Sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto, dai Regolamenti, e sovraintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 28 - Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 150 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.

Con scadenza almeno annuale il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee.

E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Competenze quale organo di amministrazione

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitagli dalla leggi statali, regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti.

In particolare il Sindaco:

esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune;

provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nel corso della seduta di insediamento;

provvede alla revoca dei componenti la Giunta;

provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, comunicandone al Consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva;

propone al Consiglio Comunale, entro cinque mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

convoca e presiede la Giunta Comunale, nonché il Consiglio Comunale;

provvede ad informare la popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile;

indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

impartisce direttive al Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni;

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al Consiglio;

adotta i provvedimenti disciplinari per il personale in conformità alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato;

promuove ed approva, dandone informazione al Consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;

adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalle leggi vigenti;

nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

conferisce al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata una convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.

Art. 30 - Competenze quale organo di vigilanza

Al Sindaco quale organo di vigilanza:

promuove tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso tutti gli uffici.

Art. 31 - Competenze amministrative

Al Sindaco competono le seguenti attribuzioni amministrative:

stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;

convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

dispone la convocazione della Giunta Comunale per l'esame delle proposte ascritte da ciascun Assessore;

ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco;

delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori;

riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 32 - Competenze per i servizi statali

Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo:

provvede ad assumere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.S.;

sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 54 co.1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

sovrintende, informando il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, ed assume le iniziative conseguenti.

Art. 33 - Competenze come Autorità locale

Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

 

 

CAPO V

IL VICE SINDACO

Art. 34 - Il Vice Sindaco

E' Vice Sindaco l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.

Non può essere nominato Vice Sindaco un Assessore di estrazione extraconsigliare.

Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.

 

 

CAPO VI

ASSESSORI

Art. 35 - L’Assessore anziano

E' Assessore anziano l'Assessore presente più anziano di età, escluso il Vice Sindaco.

L'Assessore anziano, in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco sia del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 36 - Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore e

               Consigliere Comunale

Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco, di Assessore e di consigliere Comunale sono stabilite dalla legge.

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, l’assunzione della carica di amministratore di società di capitali con prevalente capitale pubblico o in posizione di minoranza, o di Consorzio partecipato, purchè il Consiglio Comunale abbia assunto la delibera di indirizzi previsti dall’art. 13 della L. 81/93.


T I T O L O   IV

 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

CAPO I

IL GOVERNO DEI GIOVANI

Art. 37 - Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e della

               Giunta Comunale dei Giovani

Nell’ambito degli istituti di partecipazione e di decentramento, sono istituiti il Consiglio Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani;

A tali organi si applicano, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Consiglio Comunale, per il Sindaco e per la Giunta Comunale di Fiumicello.

Art. 38 - Il Consiglio Comunale dei Giovani

Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da un numero massimo di consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale, eletti fra tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.

I membri del Consiglio Comunale dei Giovani durano in carica due anni e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.

Un apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e detta le norme per l’attuazione delle previsioni contenute nel presente titolo.

Art. 39 - Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani

Il Consiglio Comunale dei Giovani rappresenta la collettività dei Giovani di Fiumicello, determina l’indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate.

Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella prevista dal comma 2 dell’art.46 del D.Lgs. 267/2000, provvede a determinare le materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani.

Rientrano necessariamente nella competenza del Consiglio Comunale dei Giovani specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

Politiche ambientali;

Sport;

Tempo libero, giochi e rapporti con l’associazionismo;

Cultura e spettacolo;

Istruzione;

Politiche sociali;

Rapporti con l’UNICEF.

Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani, sia per le spese correnti che per gli investimenti.

Il Consiglio Comunale dei Giovani esercita funzioni consultive, propositive e di controllo ed:

esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli Organi del Comune, il Segretario o i funzionari ritengano di dover sottoporre alla sua attenzione;

esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di cui al comma 1, mediante deliberazioni;

esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull’attività degli uffici comunali nell’applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.

Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani si tengono nella sala consiliare del Comune di Fiumicello. Esse sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Giovani sono svolte dal Segretario del Comune o da un suo delegato.

Il Consiglio Comunale dei Giovani adotta un apposito regolamento allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 40 - Il Sindaco dei Giovani

Il Sindaco dei Giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune di Fiumicello.

Viene eletto Sindaco dei Giovani il candidato che ha ottenuto il più elevato numero di voti nelle elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani.

Il candidato che ottiene il numero di voti immediatamente successivo a quello ottenuto dal Sindaco dei Giovani, assume le funzioni di consigliere anziano del Consiglio Comunale dei Giovani e presiede lo stesso in caso di assenza od impedimento del Sindaco dei Giovani.

Non appena eletto e prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Giovani presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di adempiere bene e fedelmente ai propri compiti ed ai propri doveri.

Il Sindaco dei Giovani, nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità, indossa una fascia tricolore.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.

Art. 41 - Competenze del Sindaco dei Giovani

Il Sindaco dei Giovani rappresenta il Consiglio Comunale dei Giovani.

Spetta al Sindaco dei Giovani:

Nominare la Giunta Comunale dei Giovani, in conformità a quanto stabilito dai commi del successivo art. 42;

Convocare e presiedere il Consiglio Comunale dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani, fissando l’ordine del giorno, determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento;

Tutelare le prerogative dei consiglieri e degli Assessori e garantire l’esercizio effettivo delle loro funzioni;

Esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;

Assumere le iniziative per il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali per quanto concerne le materie delegate alla competenza del Consiglio Comunale dei Giovani e alla Giunta Comunale dei Giovani;

Svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune di Fiumicello;

Curare i rapporti con le autorità cittadine.

Il Sindaco dei Giovani è tenuto a riunire il Consiglio Comunale dei Giovani in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri dei Giovani o il Sindaco del Comune di Fiumicello.

Il Sindaco dei Giovani si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune di Fiumicello e della consulenza del Segretario Comunale.

Il Sindaco dei Giovani cura le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani nelle materie demandate alla competenza degli stessi e si assicura che queste stesse vengano portate a regolare esecuzione.

Nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani o a quelle della Giunta Comunale dei Giovani nelle materie rimesse alle competenze degli stessi, il Sindaco dei Giovani riferisce, mediante relazione scritta, al Consiglio Comunale di Fiumicello.

Art. 42 - La Giunta Comunale dei Giovani

La Giunta Comunale dei Giovani è composta dal Sindaco dei Giovani, che la presiede, e da un minimo di quattro Assessori, nominati dal Sindaco dei Giovani.

Il Sindaco dei Giovani può scegliere gli Assessori dei Giovani, in numero non superiore a due, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio Comunale dei Giovani e che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere dei Giovani.

Il Sindaco dei Giovani comunica al Consiglio Comunale dei Giovani l’avvenuta nomina dei componenti la Giunta nella prima seduta successiva all'elezione, contestualmente all’enunciazione della proposta degli indirizzi generali relativi al Governo dei Giovani. Il Consiglio Comunale dei Giovani discute ed approva in apposito documento gli indirizzi relativi al Governo dei Giovani.

Non è possibile ricoprire la carica di Assessore dei Giovani per più di due mandati consecutivi.

Al Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri dei Giovani spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato.

Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del Sindaco e della Giunta dei Giovani idoneo locale e fornire i mezzi e le strutture necessarie per gli adempimenti istituzionali.

Tale ufficio costituisce il luogo abituale di lavoro del Sindaco dei Giovani, il quale potrà ricevervi i Giovani che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 43 - Competenze della Giunta Comunale dei Giovani

La Giunta Comunale dei Giovani collabora con il Sindaco dei Giovani ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Alla Giunta Comunale dei Giovani spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e per l’attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati.

La Giunta Comunale dei Giovani compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio Comunale dei Giovani e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei Giovani.

La Giunta Comunale dei Giovani svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale dei Giovani.

Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale dei Giovani riferisce al Consiglio Comunale dei Giovani sulla propria attività.

 

 

CAPO II

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 44 - Partecipazione popolare

E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda e previa valutazione di una commissione, gli organismi associativi che operano nel Comune.

Per favorire lo sviluppo dei rapporti fra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel Comune e iscritti all'albo potranno essere assicurati vantaggi economici diretti e indiretti secondo le modalità e i criteri che saranno contenuti in apposite forme regolamentari.

Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

La valorizzazione delle libere forme associative e di volontariato può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all’amministrazione locale.

Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 45 – Consulte comunali

Il Consiglio Comunale istituisce Consulte nel settore dell’economia, del lavoro, delle attività sociali, della cultura, dell’istruzione, dello sport, della tutela dell’ambiente, della qualità della vita e della Pace.

Le modalità di composizione, nomina, funzionamento e durata delle Consulte sono stabilite con apposito regolamento.

Tali organismi di partecipazione all'Amministrazione Comunale potranno prevedere delle rappresentanze delle associazioni individuate per settore e/o anche per territorio, per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi e il confronto tra le diverse istanze.

Tali organismi di partecipazione possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obblighi di pronuncia.

Può essere altresì prevista per gli stessi, attività consultiva secondo criteri, modalità e procedure stabilite dalle norme regolamentari.

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali che abbiano sottoscritto accordi economici o contratti collettivi di lavoro a livello nazionale debbono essere consultate in caso di adozione di atti comunali di carattere generale che abbiano comunque incidenza sull'esercizio delle attività svolte nelle categorie rappresentate.

Art. 46 - Consulta di Frazione

La partecipazione popolare potrà esprimersi anche attraverso l'attività delle Consulte di Frazione.

Ai sensi del precedente comma vengono riconosciute le Consulte di Frazione secondo i seguenti principi:

la rappresentanza dovrà essere unitaria;

i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 50% degli aventi diritto al voto, nelle rispettive frazioni;

il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque per frazione.

Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di indizione, nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori delle Consulte di Frazione.

Art. 47 - Istanze, petizioni e proposte

I cittadini singoli, le organizzazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione degli atti.

Il regolamento determina la procedura delle petizioni, istanze e proposte, i tempi e le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente e lo modalità di intervento del Comune.

Art. 48 - Diritto di accesso

Al fine di assicurare la trasparenza e la imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le norme legislative in vigore.

Art. 49 - Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal regolamento di cui all’articolo precedente.

Al fine di garantire il diritto all’informazione l’Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente, attraverso dispositivi regolamentari e specifici atti organizzativi interni. Al fine di assicurare la trasparenza e la imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le norme legislative in vigore.

Art. 50 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Fatti salvi i casi di cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.

Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal capo III - art. 7 e seguenti della legge 241/90.

Art. 51 - Referendum consultivo

E' ammesso referendum consultivo sui problemi di rilevanza generale interessanti l'intera collettività Comunale ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati o il 10% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

Le richieste di referendum vanno presentate al Segretario Comunale che provvede alla verifica della regolarità delle firme raccolte.

Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio, assunzione di mutui;

espropriazioni per pubblica utilità;

nomine e designazioni di cui all'art. 42, lettera m) del D.Lgs.267/2000;

qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti.

Revisione dello Statuto Comunale.

Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il quorum per la validità della consultazione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarata respinta.

Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, le deliberazioni sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 52 - Il Difensore Civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale, può essere istituito l'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, individuando il nominativo tra una terna di candidati indicati dalle associazioni di difesa dei consumatori, dal movimento del volontariato e dall'associazionismo.

Il regolamento sulla partecipazione definisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

Le modalità dell'esercizio delle sue funzioni, la definizione delle prerogative, mezzi, rapporti nei confronti dell'Amministrazione, saranno disciplinate da apposito regolamento.


T I T O L O   V

 

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 

CAPO I

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 53 - Principi e criteri direttivi

Per conseguire i fini dell'efficienza nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, secondo i seguenti criteri informatori per l'organizzazione del lavoro.

Questo può articolarsi come segue:

per migliorare sia l'utilizzazione del personale (in base ai carichi di lavoro) superando l'attuale rigidità dell'organico e consentendo la necessaria mobilità interna, sia la distribuzione delle risorse;

per individuare criteri di valutazione delle produttività e la distribuzione dei relativi incentivi;

per razionalizzare e semplificare le procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro in ottemperanza alla legge 07.08.1990 n. 241 sull'azione amministrativa;

per l'introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate che consentano lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

Art. 54 - Organizzazione dei servizi, uffici e del personale

Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo, e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale adotta, ai sensi dell’art.48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

Il suddetto regolamento si uniforma al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo, intesa quale autonoma potestà di determinare obiettivi, finalità e priorità dell’azione amministrativa e di verficarne il risultato, mentre al Segretario Comunale/Direttore generale ed ai funzionari responsabili compete individuare e stabilire, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e normative, le modalità operative e gestionali più idonee dal punto di vista amministrativo, tecnico e contabile per il perseguimento degli obiettivi assegnati.

La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune e alle disponibilità finanziarie.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento dell’attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto delle vigenti norme in materia, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento e la riammissione in servizio.

 

Art. 55 - Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale in particolare:

svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

presiede le commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri in materia, fissati dalla normativa regolamentare del Comune;

esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Nei casi di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall’art.108 del D.Lgs.267/2000. Allo stesso viene corrisposto un compenso determinato dal Sindaco nel provvedimento di conferimento dell’incarico.

Art. 56 - Funzioni gestionali

L’articolazione della struttura gestionale individua le figure professionali incaricate di compiti direttivi nella gestione amministrativa, quali responsabili degli uffici e servizi.

Ad essi compete l’autonomia operativa per le procedure attuative, l’organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, la gestione del personale assegnato, finalizzate alla realizzazione dei programmi fissati dall’Amministrazione.

Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi servizi e uffici e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ogni dipendente è altresì direttamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione, del Segretario Comunale/Direttore generale, dei responsabili dei servizi e degli uffici degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

I responsabili dei servizi con funzioni direttive emanano le ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamenti o su indirizzo del Sindaco.

Le ordinanze di cui al comma precedente devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Art. 57 - Collaborazioni esterne

Il Comune può ricorrere a collaborazioni esterne sia per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, conferendo incarichi individuali ad esperti di provata competenza, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs.165/2001, che per prestazioni ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con contratto a termine.

Il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione deve contenere:

la durata a tempo determinato;

il trattamento economico;

la natura privatistica del rapporto;

le possibilità d'interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi;

il riscontro della carenza di personale professionalmente idoneo allo svolgimento del servizio di cui trattasi.


T I T O L O   V I

 

ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

CAPO I

AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 58 - Finanza locale

Il Comune ha l'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo generalizzato ma che tendono a un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

 

 

CAPO II

CONTABILITA’

Art. 59 - Contabilità e bilancio

Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 Dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa devono essere assunti pena la nullità di diritto degli atti previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.

I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrante nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capi-gruppo consiliari e ai revisori del conto almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.

Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla segreteria Comunale almeno tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 60 - Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 61 - Revisione economico-finanziaria

Il Consiglio Comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un revisore fra gli esperti di cui all'art. 234, 3° comma, del D.Lgs.267/2000.

Non può essere eletto revisore dei conti parente o affine entro il quarto grado a componenti della Giunta Comunale.

Il revisore non è revocabile salvo l'inadempienza del mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

La partecipazione alle sedute è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto; l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato dato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'organo di deliberare.

Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capi-gruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi secondo le norme del regolamento di contabilità al fine di attivare controlli interni di gestione.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al dovere con diligenza.

Nel caso in cui il numero degli incarichi di revisore superi il numero massimo di cinque previsto per i Comuni fino a 9.999 abitanti, il revisore dovrà far pervenire al Ministero degli Interni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbia optato.

Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari è rieleggibile per una sola volta.

L'incarico di revisore non può essere esercitato da membri del Comitato Regionale di Controllo, nè da dipendenti delle Regioni, Province, Comunità Montane, relativamente agli Enti compresi nelle rispettive Regioni.

Art. 62 - Potestà impositiva

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe.

Esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27/07/2000 n°212, con particolare riferimento alle capacità contributive dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.


T I T O L O  V I I

 

NORME FINALI

 

CAPO I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 - Regolamenti comunali

Fino all'adozione dei regolamenti di esecuzione del presente Statuto restano in vigore nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, gli attuali regolamenti comunali.

Art. 64 - Modifiche allo Statuto

1)         Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

2)         Le proposte respinte non potranno essere ripresentante se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3)         La deliberazione di abrogazione totale al presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 65 - Abrogazione di norme contrastanti

Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale antecedenti all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

Art. 66 - Entrata in vigore

1)         Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

2)         Lo Statuto, nel periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale dello Stato.