FIUMICELLO


REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

I N D I C E    G E N E R A L E

 

PARTE PRIMA : OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA’

 

Art.    1   Oggetto del regolamento                                                                                        pag.   1

Art.    2   Principi ispiratori                                                                                                    pag.   1

Art.    3   Servizio sociale professionale: definizione                                                                pag.   1

Art.    4   Finalità del Sistema di interventi e servizi sociali                                                       pag.   2

 

PARTE SECONDA : DESTINATARI, AREE DI INTERVENTO E SERVIZI

 

Art.    5   Destinatari dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali                pag.   3

Art.    6   Aree di intervento                                                                                                  pag.   3

Art.    7   Tipologia dei servizi e delle prestazioni                                                                    pag.   4

 

PARTE TERZA : DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.    8   Definizione di nucleo familiare e doveri di reciprocità                                               pag.   8

Art.    9   Competenze del Comune di residenza                                                                     pag.   8

Art.   10   Criteri per l’accertamento della situazione economica dei richiedenti  prestazioni

               e servizi sociali                                                                                                      pag.   8

Art.   11   Servizi gratuiti                                                                                                       pag.   9

Art.   12   Prestazioni sociali agevolate e criteri per la compartecipazione/contribuzione

               ai costi                                                                                                                  pag.   9

Art.   13   Procedimento per l’adozione degli atti e modalità di accesso                                   pag.   10

Art.   14   Riservatezza                                                                                                        pag.   12

 

PARTE QUARTA : SERVIZI SPECIFICI

 

Art.   15   Interventi di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito                                      pag.   13

Art.   16   Criteri per l’erogazione di misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito    pag.   14

Art.   17   Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)                                                             pag.   14

Art.   18                       pag.   20

Art.   19   Servizi residenziali                                                                                                pag.   20

Art.   20   Servizi per persone disabili                                                                                    pag.   22

Art.   21   Buoni trasporto per soggetti con handicap grave                                                    pag.   23

Art.   22   Affidamento familiare per minori                                                                          pag.   24

Art.   23   Servizi socio-educativi territoriali per minori in difficoltà e per minori e adulti

               portatori di handicap                                                                                             pag.   25

Art.   24   Borse di formazione lavoro per minori e giovani adulti a rischio di devianza

               ed emarginazione                                                                                                 pag.   27

Art.   25   Servizio civico                                                                                                     pag.   27

Art.   26   Servizi di prevenzione, promozione e di aggregazione                                              pag.   29

Art.   27   Soggiorni climatici per anziani e disabili adulti                                                         pag.   29

Art.   28   Centri estivi e soggiorni vacanza per bambini e ragazzi                                           pag.   30

Art.   29   Interventi socio-educativi di prevenzione                                                                pag.   30

Art.   30  Collaborazioni con Organizzazioni di volontariato                                                    pag.   30

Art.   31   Asili nido                                                                                                             pag.   31

 

PARTE QUINTA : NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art.   32   Norma transitoria                                                                                                 pag.   33

Art.   33   Norme finali                                                                                                        pag.   33

 




REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA ECONOMICA, PER L’ACCESSO E LA CONTRIBUZIONE AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO DI LATISANA/ SAN GIORGIO

PARTE PRIMA

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA’

 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

1)         In conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, ed in particolare nell’ambito dell’articolazione organizzativa di cui alla Legge Regionale 19/03/1988 n° 33 (Piano socio-assistenziale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni ed integrazioni, il presente regolamento definisce criteri omogenei di accesso al sistema di interventi e servizi sociali dei Comuni dell’Ambito socio-assistenziale 5.1. di Cervignano del Friuli, ai sensi della Convenzione stipulata per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (L.R. n. 51/93, L.R. n. 49/96, L.R. n. 32/97).

2)         Definisce, altresì, criteri per l’erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno del reddito e al contrasto della povertà, di contributi economici per l’integrazione di rette per la residenzialità e la semiresidenzialità di adulti e anziani, criteri per l’accesso al servizio pasti caldi a domicilio e lavanderia, al servizio di Ludoteca del Comune di Fiumicello, appartenente all’Ambito socio-assistenziale 5.1 di Cervignano del Friuli.

3)         Con il presente regolamento si provvede altresì -per quanto concerne il settore dei servizi sociali- a dettare i criteri e le modalità cui deve attenersi il Comune in adempimento di quanto prescritto dall’articolo 12 della Legge 241/1990.

 

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

 

1)         Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

a)      rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;

b)      idoneità dell’intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;

c)      autonomia tecnico professionale dell’intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;

d)      concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

 

Art. 3 - IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: DEFINIZIONE

 

1)         Il servizio sociale professionale, presente in ogni Comune dell’Ambito socio-assistenziale, è una prestazione di primo livello rivolta alla generalità della popolazione.

2)         Ha compiti di informazione, prevenzione, rilevazione dei bisogni, analisi della domanda sociale, presa in carico e prima risposta agli stessi, ove possibile.

3)         Opera in autonomia in ordine a problemi di natura socio-assistenziale.

4)         Partecipa alla formulazione di programmi individualizzati nei casi in cui sia necessario assicurare l’integrazione con il comparto sanitario.

5)         Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie, al fine di evitare dipendenze, dispersioni, duplicazioni e favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati.

6)         Il servizio sociale professionale promuove interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani, alle famiglie, ai gruppi, ai disabili, agli anziani ed agli adulti e prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali in relazione alle diverse competenze richieste: assistente sociale, assistente amministrativo, assistente domiciliare, psicologo, educatore, assistente all’handicap, animatore, operatori del progetto giovani.

7)         Possono collaborare all’interno del sistema dei servizi sociali cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, gruppi e giovani impegnati nel servizio civile.

 

ART. 4 - FINALITA’ DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

1)         Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il sistema di interventi e servizi sociali persegue il raggiungimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale la promozione ed il miglioramento della qualità della vita:

a)             prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b)             garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;

c)             assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l’eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;

d)             sostenere le persone socialmente fragili o affette da disabilità psico-fisiche e sensoriali, favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

e)             sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;

f)               agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;

g)             promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;

h)             sviluppare il massimo dell’autonomia e dell’autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l’integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali.


PARTE SECONDA

DESTINATARI, AREE DI INTERVENTO E SERVIZI

 

ART. 5 - DESTINATARI DEI SERVIZI, DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

1)         I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea, ai cittadini extra comunitari ed apolidi in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Fiumicello, nonché a tutte le persone dimoranti nel territorio comunale per quanto necessario ad assicurare interventi straordinari, urgenti e non differibili, aventi caratteristica di temporaneità.

2)         In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, possono essere erogati servizi a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell’Ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti.

3)         In tali particolari circostanze e previa informazione al Comune di residenza ed acquisito il benestare dello stesso sull’intervento, verrà richiesta la corresponsione dell’intero costo del servizio direttamente all’utente, ai civilmente obbligati e/o al Comune di residenza stesso.

4)         I destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale ed economica, accertata da parte del servizio sociale del Comune.

 

ART. 6 - AREE DI INTERVENTO

 

1)         L’intervento socio assistenziale del Comune, potenzialmente rivolto a tutti i soggetti indicati all’art. 5 del presente Regolamento, e prioritariamente finalizzato a concorrere alla crescita sociale e civile della comunità con azioni specifiche di prevenzione, promozione della qualità della vita, valorizzazione delle risorse familiari e comunitarie, viene promosso, in particolare, in presenza di specifiche problematiche:

a)             Precarietà economica: persone appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori al parametro definito per l’ottenimento delle misure di contrasto della povertà, come stabilito ai sensi del presente regolamento, o che si trovano in contingenti o momentanee situazioni acute di bisogno socio-economico (malattia, disoccupazione ecc.).

b)             Problematiche abitative: situazioni di sfratto o abitazioni con carenti requisiti di abitabilità.

c)             Problematiche lavorative: difficoltà di inserimento nel processo lavorativo.

d)             Problematiche di tipo relazionale o psico-sociale: disagio derivante da difficoltà personali e/o patologie di vario genere, difficoltà o problemi familiari.

e)             Disadattamento socio-ambientale: difficoltà nell’inserimento/adattamento nei vari contesti di vita, anche per carenza educativa e trascuratezza.

f)               Problematiche scolastiche: evasione o interruzione della scuola dell’obbligo, assenteismo scolastico, difficoltà nell’inserimento, nell’adattamento e nell’apprendimento scolastico connesse a particolari situazioni di disagio socio familiare.

g)             Problematiche legate alla disabilità: disabilità fisica e/o psichica che determinano disagio e difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni di vita.

h)             Problematiche connesse alla tutela del minore: trascuratezza, maltrattamento, abuso, abbandono.

i)               Maltrattamento fisico, violenze fisiche e/o maltrattamento psichico: ogni comportamento che lede la persona nella sua integrità psico-fisica e relazionale.

j)               Devianza e criminalità: recupero di persone con comportamenti al di fuori o ai margini della legalità.

k)             Riduzione o perdita dell’autosufficienza: stato in cui la persona non è più in grado di rispondere alle proprie esigenze essenziali senza l’aiuto di terzi.

l)               Mancata conoscenza delle risorse: riferita ai servizi e alle prestazioni assicurate dalla Pubblica Amministrazione in genere, e dalle reti informali e private.

2)         Per problematiche che prevedono, per competenza, il coinvolgimento della componente sanitaria, si farà riferimento a specifici accordi di programma e/o protocolli operativi:

a)             per la definizione dei progetti individualizzati;

b)             per le modalità di presa in carico e di attribuzione delle responsabilità;

c)             per la definizione delle competenze economiche ed organizzative;

in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” e degli eventuali provvedimenti regionali in materia.

3)         Per specifiche problematiche è prevista, altresì, la collaborazione con la scuola e con altri soggetti istituzionali.

 

ART. 7 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

 

1)         I servizi e le prestazioni socio-assistenziali e socio- educative fornite dal Comune, in forma singola o associata, si articolano nelle seguenti tipologie, precisando che i servizi offerti in forma associata sono contraddistinti da un asterisco (*), quelli forniti dai singoli Comuni sono contraddistinti da due asterischi (**):

a)         SERVIZI A VALENZA GENERALE che comprendono:

Servizi rivolti alla generalità della popolazione: sono rivolti potenzialmente a tutte le persone indicate all’art.5 del presente regolamento, e comprendono:

·        segretariato sociale (*)

·        attività di consulenza (*)

·        servizio di pronto intervento sociale per le situazione di emergenza personali e familiari (*)

Interventi di rete: sono quelli garantiti dalle risorse formali ed informali (umane e strumentali) del territorio attivate dal servizio sociale professionale.(*)

Interventi di servizio sociale professionale (*): attività specifica dell’assistente sociale che comprende:

·        analisi della domanda ed indagine psico-sociale

·        segretariato e consulenza psico-sociale

·        pronto intervento assistenziale

·        presa in carico del caso (diagnosi sociale, progetto individualizzato, verifica)

·        segnalazione e collaborazione ad organi giudiziari, scolastici, altri enti, altri servizi,ecc.

·        valutazione richiesta accesso ai servizi, proposte di intervento

·        monitoraggio casistica in residenze assistenziali

·        partecipazione ad organi collegiali locali

·        consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato

·        mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale

·        verifica dell’efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati

·        rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio

b)             SERVIZI SPECIFICI che comprendono:

Servizi di sostegno alla persona e al nucleo familiare: sono servizi che mirano al sostegno del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze, ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso; tali servizi comprendono:

Interventi di contrasto della povertà e di sostegno del reddito (**) a favore di minori, adulti, nuclei familiari, disabili, anziani:

·        Interventi continuativi, straordinari, sotto forma di prestito senza interessi, finalizzati (abbattimento di costi o rette, emergenza abitativa, contributi per spese sanitarie e farmaceutiche ecc.);

·        per specifiche categorie di utenti (abbattimento di barriere architettoniche, contributi per adeguamento automezzi per disabili, sussidi tecnici ed attrezzature per disabili, trasporti individuali di disabili, assegno di cura e assistenza, assegni di maternità, integrazione canoni affitto, ecc.)

Assistenza domiciliare: ad anziani, disabili, minori, adulti, nuclei familiari:

·        servizio di aiuto domestico e cura della persona (*)

·        servizio lavanderia (**)

·        servizio pasti (**)

·        servizio trasporti (**)

·        servizi integrativi (collaborazione ad attività di tipo ricreativo, ad interventi di educazione alla salute, ecc.) (**)

Servizi ai minori  (*):

·        affido etero-familiare diurno o a tempo parziale

·        semiconvitto

·        servizio socio-educativo

Servizi ai disabili :

·        servizio socio-assistenziale scolastico (*)

·        servizio socio-educativo (*)

·        centro socio-riabilitativo (centri diurni per disabili, centri socio riabilitativi ed educativi ecc)

·        servizio per l’inserimento lavorativo

·        servizio di aiuto personale (*)

·        buoni servizio per trasporto disabili (*)

Borse lavoro per minori e giovani adulti a rischio di devianza (*)

Prevedono l’inserimento in un contesto lavorativo (in forma protetta e con orario di lavoro ridotto) di minori e giovani adulti a rischio di devianza in situazione di disagio sociale e a rischio di emarginazione.

Servizio civico (**)

Prevede l’inserimento di persone anziane o di adulti in specifiche attività o servizi individuati dal Comune prevedendo un incentivo economico.

Interventi abitativi (**)

Definizione di canoni sociali in immobili comunali, interventi economici per risanamento e manutenzione in edifici privati, segnalazione all’ATER per utilizzo del fondo sociale, sistemazioni alloggiative in casi di emergenza.

Centri diurni (**)

Strutture di accoglienza diurna ove possono trovare ospitalità temporanea persone anziane e disabili, cui può venire garantita una pluralità di servizi, in base alle caratteristiche organizzative locali ed alla tipologia della struttura (accudienza diurna, pasti, attività occupazionale, attività di socializzazione,ecc.)

Servizi sostitutivi del nucleo familiare: sono servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di grave bisogno di assistenza e tutela. I servizi sostitutivi, se rivolti ai minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con l’assunzione, di norma, a totale carico dell’Ente locale degli oneri finanziari connessi (salvo la richiesta dell’Ente nei confronti dei genitori/parenti civilmente obbligati di partecipazione alla spesa). Tra gli interventi obbligatori e non differibili si individuano, in particolare, quelli conseguenti ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria minorile.

Tali servizi comprendono:

·        affido parentale e/o etero-familiare di minori (*)

·        esercizio della tutela giuridica

·        affidamento etero-familiare di adulti e anziani

·        gruppi famiglia

·        gruppi appartamento

·        comunità alloggio

·        comunità educativo-assistenziali (*)

·        centri residenziali per disabili

·        centri residenziali per handicappati gravi e gravissimi

·        comunità di pronta accoglienza e pronto intervento

·        comunità terapeutiche

·        case albergo e residenze per anziani autosufficienti

·        residenze protette, case di riposo

Servizi di promozione e aggregazione che comprendono:

·        laboratori infanzia, ludoteche

·        centri per bambini e famiglie

·        centri estivi, centri vacanza, ecc.

·        soggiorni di vacanza per minori, colonie

·        punti giovani e aggregazione giovani (*)

·        informagiovani (*)

·        progetti genitori

·        soggiorni di vacanza per anziani (*)

·        centri sociali e ricreativi per anziani

·        attività motoria per adulti e anziani

·        corsi per adulti

·        prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droga, alcol e farmaci

·        altri servizi di promozione

2)         I servizi sopra elencati possono essere gestiti dai Comuni dell’Ambito in forma associata (*), direttamente dal singolo Comune (**) o appartenere alla rete dei servizi del territorio.


PARTE TERZA

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 8 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE E DOVERI DI RECIPROCITÀ

 

1)         Alla famiglia compete il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali della vita dei propri componenti.

2)         Ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in base al Decreto Legislativo 109/98 come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 221/1999 come modificato dal D.P.C.M. 242/2001, “per nucleo familiare si intende quello composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica” salvo quanto stabilito dall’articolo 1 bis del soprammenzionato D.P.C.M. 221/1999.

3)         Le disposizioni di cui al D.lgs n. 109/98 non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art.433 del Codice civile.

 

Art. 9 - COMPETENZE DEL COMUNE DI RESIDENZA

 

1)         L’articolo 6 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” prevede che il soggetto istituzionale su cui grava l’onere finanziario delle prestazioni socio - assistenziali sia individuato nel Comune di residenza.

2)         Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.

3)         Per eventuali ed eccezionali prestazioni erogate a persone non residenti si veda l’articolo 5 del presente Regolamento.

 

Art. 10 - CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIALI

 

1)     Ai fini dell’accesso alle prestazioni e servizi sociali agevolati previsti dal presente regolamento la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 109/98, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 130/2000 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 242/2001.

2)         La dichiarazione sostitutiva unica, redatta sul modello tipo approvato con D.P.C.M. del 18.05.2001, può essere presentata dal dichiarante ai CAF convenzionati con l’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. L’eventuale costo del servizio reso dai CAF convenzionati è a carico dei Comuni dell’Ambito.

3)         Il servizio sociale provvederà a dare al cittadino richiedente ogni utile informazione in merito all’ISEE e fornirà assistenza per una corretta autocompilazione delle domande di accesso alle prestazioni e servizi sociali. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.

4)         Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche; gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal 30° giorno dalla data di presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva;

5)         La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell’anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente, l’ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente.

6)         L’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni – Comune di Cervignano del Friuli o i Comuni singoli procedono ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate per l’accesso agevolato alle prestazioni e ai servizi sociali ai sensi dell’71del D.P.R. 28.1.2000, n. 445 .

7)         Per quanto riguarda esclusivamente l’accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) si fa riferimento all’art.3, comma 2-ter del D.lgs n. 109/1998, così come introdotto dall’art. 3 del D.lgs n. 130/2000, che prevede di “evidenziare la situazione economica del solo assistito”.

 

Art. 11- SERVIZI GRATUITI

 

1)         Vengono indicati servizi gratuiti sia quelli rivolti alla generalità della popolazione e che rispondono a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, sia quelli che interessano persone disabili e che rispondono ai loro bisogni essenziali.

2)         I servizi di promozione, aggregazione, socializzazione, sono di norma gratuiti, fatte salve diverse determinazioni da parte del Comune in relazione a specifiche iniziative, per le quali può essere richiesta una quota di partecipazione e/o di iscrizione.

3)         Servizi gratuiti per tutta la popolazione

·           segretariato sociale

·           interventi di servizio sociale professionale

·           interventi di carattere educativo e socio-educativo territoriali

·           iniziative di socializzazione ed aggregazione (centri sociali, centri di aggregazione giovanile, punti di aggregazione ...)

4)         Servizi gratuiti per le persone disabili (certificate prima del 65° anno di età)

·           prestazioni socio-assistenziali e socio-educative nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all’autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (articolo 8 Legge 104/1992)

·           servizio per inserimento lavorativo

·           servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale per persone sole

·           servizi semiresidenziali (centri diurni)

 

Art. 12 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE/CONTRIBUZIONE AI COSTI

 

1)         Sono soggetti alla valutazione della situazione economica del richiedente, attraverso il criterio dell’ISEE, le prestazioni e i servizi sociali di seguito specificati. Ad ognuno di essi è correlata la tabella relativa alle modalità di determinazione della quota di compartecipazione del cittadino o del contributo spettante. I costi dei servizi saranno determinati di anno in anno.

a)         prestazioni di sostegno al reddito (assistenza economica). Tabella “A”

b)         servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale (anche per disabili in famiglia). Tabella “B” e “B1”

c)         contributi per il pagamento di rette per la residenzialità e semiresidenzialità. Tabella “C”

d)         interventi economici per l’acquisto di attrezzatura e per il sostegno a modalità individuali di trasporto per persone disabili.Tabella “C”

e)         servizio trasporti . Tabella “D”

f)           servizio lavanderia. Tabella “D”

g)         servizio pasti caldi a domicilio. Tabella “D”

h)         soggiorni climatici. Tabella “E”

i)           buoni trasporto per persone disabili. Tabella “F”

2)         Quando sono previsti progetti sociosanitari integrati, la quota di compartecipazione “sociale” va riferita alla parte di competenza del Comune/cittadino, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie” e dalle altre disposizioni nazionali e regionali emanate in materia, ad eccezione dei servizi e prestazioni definite come gratuite nel presente regolamento. La contribuzione a carico del cittadino o il contributo spettante verranno definite con riferimento alle suddette Tabelle in base al servizio o prestazione previsti nel progetto integrato.

 

Art. 13 - PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEGLI ATTI E MODALITA’ DI ACCESSO

 

1)         Rapporti con il Servizio Sociale dei Comuni

a)         Il Comune dà attuazione ai programmi delle attività socio–assistenziali del servizio sociale dei Comuni di cui alla Legge Regionale n.33/88, Legge Regionale n.49/96, la Legge Regionale n.32/97 e successive modificazioni ed integrazioni, promossi e approvati dall’Assemblea dei Sindaci di Distretto, nonché ad ogni altra attività la cui gestione è prevista in forma associata dalla vigente legislazione del settore sociale.

b)         Nell’attuazione di tali programmi e attività il Comune si attiene ai contenuti e ai principi informatori della convenzione stipulata con il Comune capofila, ai sensi delle leggi regionali summenzionate. Per dette attività, prestazioni e servizi le modalità di accesso e contribuzione previste nel presente regolamento sono vincolanti per tutti i Comuni dell’Ambito socio-assistenziale.

2)         Competenze degli organi e uffici comunali

a)         La competenza all’adozione degli atti in materia socio–assistenziale è così ripartita fra gli organi del Comune:

- al Consiglio Comunale spetta l’adozione degli atti ad esso riservati dalla legge;

- alla Giunta Comunale spetta:

·               l’adozione degli atti di indirizzo e controllo politico – amministrativo non riservati dalla legge al Consiglio Comunale e non rientranti fra le competenze del Sindaco o del Responsabile di Servizio;

·               la definizione della misura delle sovvenzioni e contributi a sostegno di attività di carattere continuativo a favore di Enti, associazioni e gruppi di volontariato operanti nel settore socio–assistenziale, nonché a sostegno di specifiche iniziative nel medesimo settore;

- al Sindaco o Assessore delegato spetta:

·               la partecipazione all’Assemblea dei Sindaci di Distretto;

·               ogni iniziativa propositiva e preparatoria dell’attività della Giunta Comunale nonché ogni iniziativa di impulso e controllo sull’attività del settore;

- al Responsabile dei servizi sociali (come nominato dal Sindaco ai sensi dell’articolo 109 del Decreto legislativo 267/2000) spetta:

·               l’adozione di tutti gli atti di gestione amministrativa, compresa l’emanazione dei provvedimenti inerenti il settore oggetto del presente Regolamento;

3)         Modalità di accesso e procedimento per l’ erogazione di contributi, servizi ed interventi a favore di persone e nuclei familiari

a)         L’accesso ai servizi, alle prestazioni ed agli interventi socio-assistenziali può avvenire:

·               su richiesta diretta dell’interessato

·               su richiesta di familiari o parenti

·               su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari

·               su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato

·               su proposta diretta del servizio sociale

b)         La richiesta di servizi viene formalizzata mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali. Seguirà l’accertamento dello stato di bisogno e la valutazione delle risorse personali, familiari e comunitarie eventualmente attivabili.

c)         Ad avvenuta registrazione della domanda al protocollo del Comune, gli uffici indirizzano agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990.

d)         Ogni intervento, servizio, contributo o vantaggio economico di natura socio–assistenziale di qualsiasi genere può essere erogato dopo accurata istruttoria, valutazione e formulazione della proposta di intervento da parte dell’assistente sociale.

e)         L’assistente sociale del Comune ha autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero delle persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno, così come previsto dalla legge n.84/1993.

f)           L’assistente sociale provvede all’accertamento dello stato di bisogno e alla valutazione psico-sociale della situazione e redige una relazione con le relative proposte di intervento. Tale relazione deve contenere solo le informazioni strettamente necessarie all’istruttoria.

g)         Qualora la competenza all’emanazione del provvedimento di concessione del contributo o vantaggio economico sia di altro dipendente, questi deve comunque acquisire gli esiti dell’istruttoria e la proposta d’intervento dell’assistente sociale, richiamando tali esiti nel provvedimento finale.

h)         Il procedimento deve concludersi entro i termini stabiliti da apposito regolamento comunale.

i)           Qualora la domanda presentata sia incompleta il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data in cui vengono fornite le integrazioni richieste.

j)           Per fronteggiare situazioni di evidente e indilazionabile bisogno, l’ufficio del Servizio Sociale può dar corso all’erogazione, tramite l’economato, delle somme necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza.

 

Art. 14 - RISERVATEZZA

 

1)         In osservanza del T.U. n° 196/03 ed avuto riguardo all’esigenza di assicurare tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati, le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono le contribuzioni, i servizi e le prestazioni di natura socio-assistenziale, disciplinate dal presente regolamento a favore di persone e nuclei familiari, verranno pubblicate all’Albo Pretorio Comunale omettendo i dati personali identificativi dei soggetti beneficiari e l’allegazione delle relazioni sociali che rimarranno depositati agli atti d’ufficio.


PARTE QUARTA

SERVIZI SPECIFICI

 

Art. 15 - INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ E DI SOSTEGNO AL REDDITO

 

1)         Gli interventi di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, rivolti alle persone e ai nuclei familiari in difficoltà socio-economica ed a rischio di marginalità sociale, si possono così definire:

a)         Assistenza economica a carattere continuativo: prevede la concessione di un contributo periodico pari alla differenza tra il parametro previsto quale “reddito minimo” e le risorse di cui dispongono il richiedente ed il suo nucleo familiare, definite con l’ISEE; può essere erogato per una durata massima di un anno dalla data del provvedimento di concessione, e può essere rinnovato a seguito di nuova domanda e relativo procedimento istruttorio volto all’accertamento del permanere dello stato di bisogno.

b)         Assistenza economica straordinaria: prevede l’erogazione di un contributo in un’unica soluzione, finalizzato a superare situazioni di bisogno straordinarie; può essere erogato qualora il reddito e le risorse del richiedente e del suo nucleo familiare, definite con l’ISEE, non superino l’importo del parametro del “reddito minimo” a cui sarà aggiunta la spesa specifica; può essere erogato al massimo per due volte nell’arco dell’anno.

c)         L’intervento sotto forma di prestito: mediante finanziamenti a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, a favore di cittadini singoli o in nucleo familiare, che non possono accedere ai sistemi creditizi perché privi di requisiti, che si trovano in grave e temporanea difficoltà economica, con le stesse modalità dell’assistenza economica straordinaria (solo per determinate categorie in base alla L. 328/00);

d)         L’intervento economico finalizzato: in denaro o in altre forme ritenute idonee ad es. sotto forma di titoli per l’acquisto o pagamento diretto delle spese su presentazione di documentazione (abbattimento o esonero rette scuola materna, spese sanitarie e farmaceutiche, tickets sanitari, buoni viveri, centri estivi, ecc.) con la stessa modalità dell’intervento straordinario o continuativo a seconda della sua natura;

e)         Pronto intervento assistenziale: è previsto per situazioni di emergenza, valutate dal servizio sociale. Ove non sono possibili altre soluzioni, è prevista in casi urgenti ed indifferibili l’erogazione di interventi economici tramite il servizio economato. Non è richiesto l’ISEE;

f)          Interventi di assistenza economica a favore di persone non residenti: sono eccezionalmente ammessi interventi di assistenza economica a favore di persone non residenti che si trovino per un qualsiasi motivo sul territorio comunale e necessitino di interventi indifferibili ed urgenti, limitatamente al periodo necessario per il rientro nel proprio Comune di residenza.

Gli interventi di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito sono sempre accompagnati da un programma con il servizio sociale, sottoscritto dall’utente, nel quale vengono individuati i percorsi attivi di soluzione o contenimento delle situazioni di disagio economico. La rete familiare, parentale e amicale, in un’ottica di sussidiarietà, è preliminarmente convocata, ove possibile, allo scopo di accertare un suo coinvolgimento nel progetto assistenziale.

Sono previste deroghe ai criteri di concessione delle provvidenze economiche nei casi in cui, dopo documentati interventi di sostegno psico-sociale e di inserimento lavorativo, la persona abile al lavoro rifiuti una soluzione attiva ai propri problemi.

Sono ammessi interventi economici anche in concomitanza ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

g)         Contributi per specifiche categorie di utenti sono erogati secondo la normativa di riferimento, ad esempio assegni di maternità, abbattimento canoni di locazione, assegni di cura e assistenza, ecc.

 

Art. 16 – CRITERI PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI SOSTEGNO AL REDDITO

 

1)         Hanno diritto ad accedere agli interventi di contrasto alla povertà e alle misure di sostegno al reddito, nelle forma previste dall’art. 15 del presente regolamento, i destinatari delle prestazioni di cui all’art.5, il cui ISEE sia inferiore a € 5.227,00.- Tale importo è considerato quale “reddito minimo”, al di sotto del quale vi è diritto alla prestazione di assistenza economica, considerata quale livello essenziale di assistenza. Per “reddito minimo”si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, di carattere biofisico e sociale (alimentazione, abbigliamento, salute, igiene della persona e della casa, affitto, riscaldamento, scolarizzazione, rapporti sociali).

2)         I destinatari di cui all’art. 5 che intendono usufruire degli interventi di assistenza economica devono presentare domanda presso il Comune di residenza. L’istruttoria sarà curata dal servizio sociale professionale.

3)         Dall’importo dei contributi erogabili secondo il metodo del confronto fra ISEE del richiedente e parametro del “reddito minimo” (con i correttivi previsti per l’assistenza economica straordinaria e finalizzata) si detraggono tutti gli emolumenti a qualunque titolo e da chiunque erogati, rapportati alla composizione del nucleo familiare secondo il valore appropriato della scala di equivalenza di cui al D.lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Tabella “A”.

4)         Gli interventi di assistenza economica, se concessi a soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, prevedono una loro dichiarazione di disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, nonché alla formulazione di un programma di inserimento sociale.

 

Art. 17 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  (S.A.D.)

 

1)         Finalità

a)         Il servizio di assistenza domiciliare si pone come obiettivo la promozione ed il mantenimento del funzionamento sociale e il miglioramento della qualità di vita della persona presso il proprio domicilio per evitare o ritardare il più possibile il ricorso all’istituzionalizzazione.

b)         Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte a persone in situazioni di disagio, di parziale o totale non-autosufficienza e/o a rischio di emarginazione.

2)         Tipologia dei destinatari

La tipologia dell’utenza a cui si rivolge il servizio è la seguente:

·           Anziani che si trovano in condizioni di parziale o totale non-autosufficienza con o senza rete familiare;

·           Adulti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di emarginazione;

·           Nuclei familiari fragili, in particolare con presenza di minori, in situazione di disagio sociale;

·           Persone portatrici di handicap.

3)         Caratteristiche generali del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare si caratterizza come segue:

a)         Principio di sussidiarietà. Per principio di sussidiarietà si intende la scelta da parte della Pubblica Amministrazione di non attivare interventi diretti, in presenza di risorse della società civile in grado di rispondere ai bisogni sociali ovvero di mettere a disposizione idee e risorse proprie, prevedendo anche il sostegno pubblico, qualora i singoli e le formazioni sociali non siano in grado di far fronte ai propri bisogni.

b)         Progettazione e personalizzazione degli interventi. Il servizio sociale e gli altri operatori coinvolti predispongono, in accordo con l’utente ed il suo nucleo familiare, un progetto assistenziale individualizzato in cui vengono definiti i bisogni, gli obiettivi, le prestazioni e la valutazione dei risultati. Il progetto individualizzato è un elemento essenziale per l’efficacia degli interventi sociali poiché la specificità del bisogno deve trovare un’adeguata risposta nella specificità degli interventi.

c)         Flessibilità. L’orario, l’entità e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze rilevate, in particolar modo l’orario deve essere flessibile, può essere prevista l’erogazione delle prestazioni anche in orari pomeridiani, serali e festivi compatibilmente con la disponibilità di risorse e la possibilità di garantire le sostituzioni degli operatori.

d)         Lavoro di rete. L’attività deve essere improntata ad una forte integrazione e collaborazione con altri servizi del territorio ed in particolare con il comparto sanitario, con il quale si persegue l’obiettivo della realizzazione di piani di intervento condivisi. Il S.A.D. ricerca e favorisce la collaborazione con il volontariato ed il vicinato sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili ed idonee rispetto alla situazione assistenziale dell’utente.

4)         Modalità di gestione del servizio

·           gestione diretta: attraverso personale in ruolo presso i Comuni;

·           esternalizzazione attraverso affidamento a terzi (appalto);

·           accreditamento

a)         Qualora si avvii il sistema di accreditamento dei fornitori, alla luce di quanto previsto dagli artt. 11 e 17 della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, del principio della libera scelta dei fornitori dei servizi e della presenza di un mercato di soggetti no-profit accreditati il servizio può essere erogato come segue:

Ø         a cittadini privi o con scarsa capacità economica e senza capacità di scelta

AREA DELLA TUTELA

A questa categoria appartengono quegli utenti nei confronti dei quali il servizio sociale esercita una funzione di vigilanza e tutela. Il servizio, pertanto, verrà erogato prioritariamente dall’Ente gestore attraverso proprio personale (applicazione della Tabella B) o attraverso i soggetti accreditati. In tal caso il servizio sociale, svolgendo una funzione di “case management”, individua per conto dell’utente il soggetto accreditato, secondo criteri di trasparenza. I buoni saranno, pertanto, erogati secondo la Tabella B1;

Ø         a cittadini privi o con ridotta capacità economica ma in grado di scegliere il fornitore del servizio

AREA DELLA CONTRATTAZIONE

Si tratta di utenti in grado di autodeterminarsi e capaci di fare una scelta autonoma nell’individuazione del fornitore. Il gestore del servizio erogherà, pertanto, TITOLI PER L’ACQUISTO del servizio presso un fornitore accreditato. La determinazione dell’entità del titolo d’acquisto è fatta secondo le modalità indicate dalla Tabella B 1;

Ø         a cittadini con capacità economica ma privi di capacità di scelta

- AREA DEL CASE MANAGEMENT

Si tratta di fornire un aiuto ed un indirizzo nella scelta del fornitore all’interno di quelli accreditati. Non vi è intervento economico diretto da parte dell’Ente gestore: tale modalità di aiuto del servizio sociale è rivolta alle persone e/o nuclei familiari che superano il limite di ISEE indicato dalla tabella B1;

Ø         a cittadini con capacità economica e capacità di scelta

- AREA DELL’AUTONOMIA

In detti casi il servizio sociale si pone come facilitatore ed informatore rispetto la rete dei fornitori accreditati.

b)         Per TITOLI PER L’ACQUISTO O BUONI SERVIZIO si intende una provvidenza economica a favore del cittadino utilizzabile solo per l’acquisto di prestazioni erogate da fornitori accreditati. E’ un “buono” spendibile solo per l’acquisto di determinati servizi e necessita di una rete di soggetti accreditati.

c)         I buoni servizio verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili e determinate in sede di programmazione annuale, salvo i casi rientranti nei livelli essenziali di assistenza, rispetto ai quali si costituiscono diritti soggettivi. Sono previste deroghe ai “pacchetti” orari settimanali per casi particolari adeguatamente motivati.

5)         Programmazione del servizio

a)         In seno alla programmazione annuale del Servizio sociale dei Comuni, approvata dall’Assemblea dei Sindaci di Distretto, verranno definite le risorse destinate all’erogazione del SAD attraverso la gestione diretta e/o esternalizzata e quelle eventualmente destinate all’erogazione dei buoni servizio, tenendo conto dei livelli essenziali di assistenza che saranno definiti a livello nazionale e regionale.

b)         Nel mese di settembre di ogni anno, in sede di riequilibrio di Bilancio dell’Ente gestore, su indicazione dell’Assemblea dei Sindaci, viene definito il budget di salvaguardia per gli eventuali utenti che dovessero presentarsi fino la fine dell’anno, al fine di garantire il diritto di accesso al coloro che rientrano nel livello minimo di assistenza previsto dal presente regolamento.

6)         Criteri di priorità nell’accesso al servizio

a)         L’art. 22 della L.n. 328/00 ed il Piano sociale nazionale definiscono gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali a cui correlare diritti soggettivi per il cittadino alla fruizione dei servizi e degli interventi del sistema sociale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

b)         Per quanto riguarda il S.A.D., in attesa che vengano definite le misure dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale, il presente Regolamento determina che il livello essenziale di assistenza venga prestato alle persone che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

·            persona anziana di età superiore a 75 anni;

·            che vive da sola o con altra persona non in grado di prestare adeguata assistenza;

·            che necessita di assistenza per le funzioni vitali (prestazioni di cura ed igiene della persona);

·            con punteggio alla scheda multidimensionale approvata dalla Regione, redatta in sede di UVD o con la collaborazione degli operatori del Distretto sanitario, che attesti la condizione di non-autosufficienza;

Ai casi su definiti viene garantito l’accesso al servizio.

c)         Sono, comunque, rispettati i diritti nascenti dall’erogazione del servizio socio-sanitario ADI (assistenza domiciliare integrata) così definito dai LEA socio-sanitari di cui al D.P.C.M. 29.11.2001.

d)         Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 130/2000 in tal caso si terrà conto della sola situazione reddituale dell’assistito.

e)         Fermo restando la risposta ai diritti soggettivi nascenti dai Liveas, qualora il servizio non sia in grado di rispondere alle ulteriori richieste, la priorità nell’erogazione del servizio stesso sarà assicurata nel seguente ordine:

·            persone anziane residenti da sole, prive di risorse familiari e con ridotta autosufficienza, con necessità di sostegno per lo svolgimento delle funzioni vitali;

·            nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, prioritariamente se convivente con altre persone non autosufficienti;

·            nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio sociale;

·            utenti in precarie condizioni di salute.

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevato.

7)         Le prestazioni del servizio

Le prestazioni riguardanti il servizio di assistenza domiciliare possono essere:

a)         Cura della persona e aiuto domestico:

·            igiene e cura della persona;

·            cura della casa;

·            preparazione dei pasti;

·            accompagnamenti;

·            controlli;

·            commissioni;

·            interventi di emergenza attivando i presidi sanitari preposti;

·            sostegno psicosociale e alla vita di relazione.

b)         Servizio lavanderia:

Lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell’utente, da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia del Comune, qualora sia esistente (Tabella “D” per il servizio erogato direttamente dall’Ente gestore e Tabella “B1” per i buoni servizio)

c)         Servizio trasporto:

E’ previsto il trasporto degli utenti per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche ecc. (Tabella “D” per il servizio erogato dall’ente gestore e Tabella “B1” per i buoni servizi)

d)         Servizio pasti a domicilio:

In alternativa alla preparazione del pasto a domicilio può essere previsto il recapito a domicilio di pasti caldi pronti. La preparazione dei pasti viene gestita da ogni singolo Comune. Per la compartecipazione alla spesa si veda la Tabella “D”.

Altri interventi possono essere proposti, ove possibile e compatibilmente con le disponibilità dei Comuni, ad integrazione e completamento del servizio di assistenza domiciliare, per esempio: attività di tipo ricreativo, culturale e di socializzazione.

Nei buoni servizio rientrano le prestazioni di cui ai punti a), b) e c).

8)         Determinazione dei costi a carico del cittadino

a)         Nel caso di servizio gestito direttamente o attraverso esternalizzazione i costi a carico del cittadino sono determinati secondo i parametri della Tabella “B”. Nel caso di servizio erogato con accreditamento dei fornitori l’entità del buono servizio e del relativo costo rimanente a carico del cittadino viene determinato secondo i parametri della Tabella “B1”. La Tabella “D” viene applicata per l’accesso ai servizi di pasti caldi, trasporto, lavanderia.

b)         Il costo del servizio di riferimento per l’applicazione della Tabella “B” per la compartecipazione dell’utenza al servizio stesso è il costo unitario del servizio erogato dalla ditta appaltatrice, indipendentemente dalle modalità di gestione del servizio stesso. Per la determinazione del costo del buono servizio si terrà conto della tariffa unitaria riconosciuta ai soggetti accreditati per l’erogazione del servizio.

9)         Monte ore dei progetti individualizzati

a)         L’erogazione del servizio di assistenza domiciliare prevede la definizione del progetto individualizzato di assistenza. I progetti individualizzati possono prevedere le seguenti tipologie:

·           progetto corrispondente a n. 2/4 ore settimanali (bassa intensità);

·           progetto corrispondente a n. 6 ore settimanali (media intensità)

·           progetto corrispondente a n. 8/10ore settimanali (alta intensità)

b)         Su motivata proposta del servizio sociale è possibile derogare al monte ore previsto nelle suddette tipologie. Il monte ore previsto nel progetto individualizzato può essere aumentato o diminuito a seguito delle mutate esigenze dell’utente.

c)         In regime di accreditamento l’Ente gestore può predisporre “pacchetti” orari settimanali graduati secondo l’intensità assistenziale valutata in sede di programma individualizzato. Si prevedono le seguenti tipologie di buoni servizio:

·            buono servizio corrispondente a n. 2/4 ore settimanali (bassa intensità);

·            buono servizio corrispondente a n. 6 ore settimanali (media intensità)

·            buono servizio corrispondente a n. 8/10ore settimanali (alta intensità)

10)     Assistenza domiciliare integrata

a)         Nel caso in cui verrà attivato un servizio socio-sanitario che si denomina ADI (assistenza domiciliare integrata) in raccordo con gli operatori del Distretto sanitario, compito del SAD sarà quello di erogare prestazioni di cura ed igiene alle persone affette da patologie invalidanti, in condizioni di parziale o totale non-autosufficienza, secondo un programma integrato predisposto dall’Unità di valutazione distrettuale.

b)         L’accesso al servizio avviene secondo le normali procedure e prevede la compartecipazione dell’utente ai costi (Tabella “B”). Il servizio può essere erogato anche sotto forma di titoli per l’acquisto (Tabella “B1”). Nel caso considerato l’erogazione del SAD rappresenta un diritto soggettivo in quanto parte di un LEA sociosanitario.

11)     Procedure di accesso al servizio

a)         La domanda di ammissione al servizio, sia esso gestito direttamente o erogato dai soggetti accreditati, va presentata su apposito modulo dall’interessato o da un suo familiare all’Ufficio del servizio sociale presente in ogni Comune dell’Ambito socio-assistenziale.

b)         Il servizio sociale dà avvio al procedimento amministrativo e all’istruttoria della domanda. Definisce se il caso rientra nei livelli essenziali di assistenza previsti dal presente regolamento, se vi siano i requisiti per l’accesso al servizio ovvero, nei casi diversi dall’applicazione dei Liveas, se vi siano le risorse, al livello dell’Ente gestore del servizio sociale dei Comuni, per l’accesso del caso. Una volta accertate dette condizioni informa il cittadino e i suoi familiari riguardo la procedura dell’ISEE, documento necessario per la definizione della modalità di compartecipazione al costo del servizio. Acquisisce la documentazione socio-sanitaria che ritiene opportuna per l’istruttoria e avvia il processo di definizione del programma individualizzato di intervento secondo la metodologia professionale, coinvolgendo la ditta/cooperativa a cui il servizio è stato esternalizzato o il fornitore accreditato scelto dal cittadino, gli operatori sociali e sanitari necessari ed i familiari.

c)         Al termine dell’istruttoria l’accesso al servizio viene formalizzato con determinazione del responsabile del servizio del Comune di residenza del cittadino interessato nella quale viene definito il monte ore del programma individualizzato (o del buono servizio) e la contribuzione a carico dell’utente (o, nel caso del buono servizio, la quota a carico dell’utente da pagare al soggetto fornitore).

d)         Viene data comunicazione al cittadino stesso della conclusione del procedimento.

e)         Ogni accesso definitivo va comunicato tempestivamente all’Ente gestore del servizio sociale dei Comuni sia per l’inserimento nella banca dati del servizio sia per il monitoraggio delle risorse disponibili.

f)           Saranno effettuati il monitoraggio e la verifica del servizio erogato, secondo le modalità e la tempistica previsti nel progetto assistenziale individualizzato.

g)         Ogni variazione al programma in termini di monte ore orario va formalizzata con apposito atto.

h)         E’ prevista, inoltre, l’ammissione al servizio di assistenza domiciliare con procedura d’urgenza.

i)           L’assistente sociale, valutata la situazione e la necessità di intervenire con urgenza (casi di dimissioni dall’ospedale e privi di supporti familiari, improvviso aggravamento del caso, ecc.), avvia la richiesta all’Ente gestore e alla ditta/cooperativa che gestisce il servizio. Successivamente saranno acquisiti gli ulteriori elementi utili all’istruttoria e l’ISEE.

j)           Il richiedente sottoscriverà un impegno a corrispondere, anche per il periodo pregresso, la quota oraria che verrà determinata a seguito della presentazione dell’ISEE.

 

Art. 18 – SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO, SERVIZIO LAVANDERIA, SERVIZIO TRASPORTO

 

1)         Servizio lavanderia: Lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell’utente, da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia del Comune, qualora sia esistente (Tabella “D” per il servizio erogato direttamente dall’Ente gestore e Tabella “B1” per i buoni servizio).

2)         Servizio trasporto: E’ previsto il trasporto degli utenti per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche ecc. (Tabella “D” per il servizio erogato dall’ente gestore e Tabella “B1” per i buoni servizi).

3)         Servizio pasti a domicilio: In alternativa alla preparazione del pasto a domicilio può essere previsto il recapito a domicilio di pasti caldi pronti. La preparazione dei pasti viene gestita da ogni singolo Comune. Per la compartecipazione alla spesa si veda la Tabella “D”.

4)         Altri interventi possono essere proposti, ove possibile e compatibilmente con le disponibilità dei Comuni, ad integrazione e completamento del servizio di assistenza domiciliare, per esempio: attività di tipo ricreativo, culturale e di socializzazione.

 

Art.19 - SERVIZI RESIDENZIALI

 

1)         Per minori

a)         E’ previsto l’inserimento residenziale e semi residenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico.

b)         In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.

c)         L’accoglienza dovrà avvenire presso comunità familiari e case famiglia.

d)         La determinazione del contributo spettante e la quota di compartecipazione è definita secondo i parametri della TABELLA “C”.

e)         Nei casi di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile la definizione della contribuzione alle rette non può in alcun caso ritardare o subordinare la necessaria tutela del minore.

2)         Per anziani ed adulti con problemi sociali

a)         I servizi residenziali per adulti e anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata o a persone con particolari situazioni fisiche, familiari e sociali che non sono più in grado di condurre una vita autonoma e pertanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo diurno o residenziale per rispondere a specifiche esigenze non risolvibili presso le proprie abitazioni.

b)         Il ricorso a tali servizi ha lo scopo di offrire alle persone una condizione di vita dignitosa e consona alle particolari esigenze degli stessi, ed è subordinato ad una libera scelta della persona, se coinvolgibile.

c)         L’inserimento in struttura protetta in forma residenziale dovrà avvenire, in linea di principio, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, che con il supporto dei servizi territoriali. Per l’accesso ad una struttura protetta potrà essere prevista, previo accordo con il distretto sanitario, la compilazione della scheda di valutazione multidimesionale in vigore a livello regionale.

d)         Compete al servizio sociale del Comune la valutazione delle condizioni che hanno portato alla richiesta di ricovero e la formulazione di un parere circa l’opportunità/necessità che tale ricovero avvenga.

e)         Il ricoverando deve impegnarsi alla copertura della retta con il proprio reddito/entrate e patrimonio senza alcuna esclusione, nei modi che dovranno essere concordati di volta in volta con il Comune di residenza e la struttura accogliente.

f)           Dal versamento delle disponibilità economiche del ricoverando viene esclusa la quota mensile di autosufficienza economica, aggiornata di anno in anno con provvedimento regionale, compresa la tredicesima mensilità.

g)         Nel caso in cui la domanda di inserimento in struttura coinvolga familiari obbligati agli alimenti questi verranno informati della contribuzione a loro carico e verranno invitati alla sottoscrizione di una impegnativa di pagamento avente ad oggetto l’integrazione della retta in solido con il ricoverando.

h)         In caso di rifiuto di compartecipazione dovrà essere acquisita agli atti una dichiarazione dei parenti civilmente obbligati agli alimenti attestante tale diniego.

i)           All’atto della sottoscrizione della domanda di accoglimento in struttura il ricoverando e gli eventuali obbligati agli alimenti dovranno comunicare i dati che eventualmente verranno richiesti relativi ai propri redditi e al proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare su cui il Comune si rivarrà in caso di pendenze non saldate fino a concorrenza dell’ammontare del debito.

j)           Per la soddisfazione del proprio credito il Comune si avvarrà degli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente (polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa).

k)        Qualora il ricoverando, eventualmente con il concorso dei parenti di cui all’articolo 433 del Codice Civile, non riesca a provvedere al pagamento dell’intera retta, può essere chiesto dagli interessati all’Amministrazione comunale un contributo per la copertura della quota parte di retta scoperta, che sarà determinato secondo i criteri di cui alla Tabella “C”.

l)           Qualora il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni, indennità, contributi dovutigli, potrà richiedere un contributo da intendersi quale anticipazione delle entrate future. In tal caso dovrà essere sottoscritto l’impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l’effettiva riscossione delle rendite.

3)         Deroghe e determinazione nucleo

a)         Nel caso in cui i civilmente obbligati siano fratelli da soli o in concorso con altri, è prevista una maggiorazione della percentuale di contributo spettante del 50%.

b)         Nel caso in cui il ricoverando sia inserito in un nucleo familiare richiedente un contributo per la copertura del costo del servizio residenziale, il nucleo cui si farà riferimento ai fini del calcolo dell’ISEE è quello ottenuto estraendo i dati di tutti componenti ad eccezione di quelli del ricoverando che non sarà quindi considerato in sede di applicazione del coefficiente di equivalenza.

4)         Persone handicappate

a)         Per le prestazioni residenziali che interessano persone handicappate adulte le modalità di determinazione dell’eventuale contributo spettante per la copertura della quota scoperta corrispondono a quanto definito nel presente articolo per gli anziani e gli adulti con problemi sociali.

 

Art. 20 - SERVIZI PER PERSONE DISABILI

 

1)         I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell’attività di cura ed assistenza.

2)         Il progetto di vita del soggetto disabile viene definito con i servizi specialistici e territoriali presenti, con la collaborazione ed il consenso della persona, ove possibile, e/o della sua famiglia.

3)         Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti.

4)         Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti al presente articolo le persone handicappate certificate ai sensi degli Artt.3 e 12 della Legge n.104/92, prima del compimento del 65° anno di età.

5)         Sono previsti servizi totalmente gratuiti ed altri per i quali è invece prevista una compartecipazione in relazione alla situazione economica reddito della persona e del suo nucleo familiare in base alle Tabelle relative ai singoli servizi.

6)         Sono gratuiti per le persone handicappate (certificate ai sensi dell’art.3 e 12 della Legge n.104/92) i seguenti servizi:

·           prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all’autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali

·           servizi socio-educativi per minori e adulti

·           servizio per l’inserimento lavorativo

·           servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale per persone sole, salvo la quota del 5% prevista nei casi di titolarità di indennità di accompagnamento, assegno di cura e assistenza, finanziamenti di cui alla legge 162/98, ecc, come previsto nella nota della Tabella “B”

·           servizi semiresidenziali (centri diurni)

7)         Sono invece soggetti a compartecipazione i seguenti servizi per disabili:

·           servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale di persone inserite in un nucleo familiare

·           servizio pasti a domicilio

·           modalità individuali di trasporto

·           servizi residenziali (compartecipazione ai costi socio-assistenziali)

·           attrezzature ed ausili ove non previsti gratuiti per legge.

 

Art. 21 - BUONI TRASPORTO PER SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE

 

1)         Nella programmazione dei servizi e prestazioni a favore delle persone portatrici di handicap predisposta dall’Assemblea dei Sindaci di Distretto può essere prevista l’istituzione, in collaborazione con gli organismi del privato sociale che si occupano di trasporto e di ditte private, di un sistema di “buoni servizio”, per favorire la mobilità di soggetti con handicap grave, certificati ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge n. 104/92.

2)         I buoni servizio per il trasporto sono forniti dall’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, su presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati e di un programma annuale. Possono essere previsti titoli per l’acquisto del servizio trasporto per percorsi all’interno del proprio Comune di residenza, per spostamenti fra i Comuni dell’Ambito e per spostamenti sul restante territorio regionale.

3)         Il buono servizio ha lo scopo di promuovere la libera scelta del fornitore da parte dei cittadini con handicap grave, allo scopo di favorire la libera mobilità degli stessi, la fruizione di servizi per il tempo libero, lo svago, la socializzazione, nonché la fruizione di servizi socio-riabilitativi e sanitari.

4)         Per l’accesso al sistema dei buoni servizio per il trasporto è richiesto il requisito del possesso della certificazione di handicap grave rilasciata ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge n. 104/92 e il non superamento del 65esimo anno d’età.

5)         Per la quantificazione del buono servizio non si tiene conto della situazione economica della persona handicappata.

6)         In caso di appartenenza della persona handicappata ad un nucleo familiare (casi di convivenza) l’entità del buono servizio sarà graduata tenendo conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare ottenuto estraendo i dati di tutti i componenti ad eccezione di quelli dell’assistito, che non sarà quindi considerato in sede di applicazione del coefficiente di equivalenza. In tal caso i buoni servizio trasporti sono graduati secondo quanto previsto nella Tabella “F”

 

Art. 22 - AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI

 

1)         L’affidamento familiare è un istituto a tutela del minore espressamente previsto dalla L.184/83 così come modificata dalla L. 149/2001. E’ un intervento che riguarda i bambini e le bambine, le ragazze ed i ragazzi temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo in cui i momenti di disagio e di particolare difficoltà non si concretizzano in una forma esplicita di abbandono morale e materiale dei figli ma in cui un’ulteriore permanenza nella famiglia d’origine potrebbe incidere negativamente sul loro sviluppo. In tali casi l’inserimento del minore in un’altra famiglia offre un ambiente idoneo per una sua crescita armonica in attesa di un cambiamento del suo nucleo d’origine.

2)         Al fine di diversificare gli interventi a seconda delle esigenze di ogni singola situazione, nella prassi si prevedono le seguenti forme di affidamento:

a)         Affido etero-familiare a tempo pieno: il minore è inserito in un’altra famiglia con carattere di continuità e residenzialità; i contatti con la famiglia sono definiti dal servizio o prescritti dall’Autorità giudiziaria qualora non venga effettuato in regime di consensualità; può essere a breve, medio e lungo termine;

b)         Affido familiare parentale: il minore è affidato con carattere di continuità a persone a lui legate da vincolo di parentela entro il 4° grado con le caratteristiche di cui sopra;

c)         Affido diurno: il minore è inserito in un’altra famiglia per alcune ore tutti i giorni;

d)         Affido a tempo parziale: il minore è inserito in un nucleo familiare per alcuni giorni alla settimana o per alcuni periodi a tempo breve e determinato.

Queste ultime due tipologie di affido sono indicate quando non si siano individuati fattori di rischio per lo sviluppo del soggetto in età evolutiva tali da richiedere un allontanamento a tempo pieno. Nei casi di cui ai punto a) e b) l’intervento è reso esecutivo dal giudice tutelare in caso di assenso degli esercenti la potestà genitoriale o è altresì elaborato ed attuato a seguito di disposizioni del Tribunale per i Minorenni.

3)         Il progetto di affidamento, proposto dal servizio sociale referente per il caso in base all’articolazione organizzativa del Servizio sociale dei Comuni deve scaturire da un lavoro di integrazione e collaborazione tra i servizi sociali e sanitari nonché tra operatori appartenenti a figure professionali diverse e tra pubblico e privato sociale. Esso ha carattere contrattuale e va costruito tenendo conto di tutti gli attori coinvolti definendo: obiettivi, durata, interventi previsti e relativi destinatari, vincoli concordati tra le parti o prescritti dall’autorità giudiziaria, impegni e responsabilità dei contraenti, cadenza e modalità di verifica del progetto.

4)         Vanno altresì previste eventuali modalità di compartecipazione alle spese personali, sanitarie, scolastiche, ecc. del minore da parte dei genitori o dei parenti.

5)         Alla famiglia affidataria è garantita dal Comune Ente gestore la corresponsione di un contributo economico a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione del minore.

6)         L’entità del contributo, in riferimento alle diverse tipologie di affidamento di cui sopra, è così determinato:

a)         Affido etero-familiare a tempo pieno: importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS per lavoratori dipendenti, annualmente rivalutata;

b)         Affido familiare parentale: importo pari al 70% del contributo di cui al punto a) se la famiglia presenta un ISEE inferiore al limite previsto per l’accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni più il costo annuo complessivo dell’affido familiare, determinato nell’importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS per lavoratori dipendenti, annualmente rivalutata, di cui alla Tabella “C”;

c)         Affido diurno: importo pari al 70% del contributo di cui al punto a) e b);

d)         Affido a tempo parziale: importo pari al contributo di cui al punto a) e b) rapportato alle giornate di presenza.

7)         Nel solo caso di affido etero-familiare a tempo pieno l’importo è eventualmente maggiorato del 30% in presenza di specifiche necessità dell’affidato relative a particolari situazioni sanitarie e/o di non autosufficienza regolarmente documentate.

8)         Il Comune Ente gestore garantisce altresì la stipula di una polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile a tutela del minore e della famiglia affidataria.

 

Art. 23 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI IN DIFFICOLTA’ E PER MINORI E ADULTI PORTATORI DI HANDICAP

 

1)         I servizi socio-educativi territoriali sono servizi di sostegno alle famiglie con minori qualora vi siano al loro interno difficoltà nello svolgimento della funzione educativa e rischio per i figli, nella dinamicità delle diverse istanze evolutive, di vedere compromesso il processo di riconoscimento e soddisfazione dei propri bisogni di crescita.

2)         Essi si propongono di intervenire precocemente in situazioni di svantaggio individuale, sociale, culturale, promuovendo condizioni idonee allo sviluppo armonico ed equilibrato dei bambini/e, ragazzi/ e prevenendo quindi l’istituzionalizzazione.

3)         E’ rivolto anche a minori e adulti portatori di handicap.

4)         DESTINATARI, TIPOLOGIA, PRESTAZIONI

Servizio socio-educativo territoriale per minori e adolescenti in difficoltà

I destinatari diretti dell’intervento sono:

q                 minori con “patologie familiari” di tipo educativo-sociale-economico

q                 genitori con difficoltà educative.

Il servizio educativo territoriale si esplicita in:

servizio educativo domiciliare: svolto di norma a domicilio della famiglia è rivolto agli alunni frequentanti scuole di ogni ordine e grado e si esplica in attività di sostegno didattico e di mediazione con la scuola, attività anche esterne volte a favorire l’autonomia e la socializzazione, organizzazione e gestione di attività manuali e pratiche, accompagnamento ad iniziative ludico-ricreative, orientamento all’utilizzo delle risorse del territorio, supporto educativo alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni;

servizio educativo integrativo della funzione genitoriale: svolto all’interno del nucleo familiare si esplica nelle attività di educazione all’accudimento dei figli, responsabilizzazione alla funzione genitoriale, supporto nelle cure quotidiane e verifica delle capacità genitoriali;

servizio educativo di protezione e tutela: si esplica nell’attività di mediazione del rapporto genitori-figli all’interno di uno specifico progetto di sostegno e controllo delle capacità genitoriali generalmente disposto dall’Autorità Giudiziaria;

Servizio socio-educativo per minori e adulti portatori di handicap

Si esplica in :

servizio socio-educativo extrascolastico per l’handicap: svolto di norma a domicilio della famiglia è rivolto agli alunni frequentanti scuole di ogni ordine e grado e si esplica attraverso le attività di cui al servizio educativo domiciliare;

servizio socio-educativo per l’handicap in contesto scolastico: svolto nella struttura scolastica di competenza è rivolto a casi particolari ad integrazione delle attività attuate dal personale docente;

servizio socio-assistenziale scolastico: mira a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena e libera fruizione delle strutture e attività scolastiche del disabile e si esplica nelle attività di custodia, cura ed igiene della persona, aiuto nella mobilità, supporto nell’utilizzo di strumenti ed ausili, accompagnamenti, somministrazione pasti;

servizio socio-educativo per adolescenti e adulti con handicap: svolto a domicilio, sul territorio o in strutture territoriali individuate all’occorrenza è rivolto a portatori di handicap al di fuori del circuito scolastico che necessitano di programmi individualizzati volti al recupero e/o mantenimento di abilità e /o allo sviluppo di potenzialità di tipo occupazionale.

5)         L’attivazione di ogni singolo intervento è preceduta da un’analisi multidimensionale e multiprofessionale dei fattori familiari, individuali ed ambientali che concorrono a determinare una situazione a rischio, generalmente svolta in modo integrato con la componente sanitaria. A tale valutazione iniziale segue la costruzione di un progetto globale d’intervento di cui la famiglia è parte attiva e che deve prevedere:

·           gli obiettivi educativi definiti in termini di cambiamento

·           le aree dell’intervento

·           i destinatari diretti ed indiretti dell’intervento

·           le risorse a cui fare riferimento

·           i momenti di verifica

6)         Il servizio sociale referente per il caso, in base all’articolazione organizzativa del Servizio sociale dei Comuni, attiva la procedura di ammissione ai servizi socio-educativi attraverso la domanda della famiglia (salvo i casi sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria) e la scheda di attivazione da presentare all’Ente gestore che a sua volta la invia alla ditta/cooperativa che gestisce i servzi specifici.

7)         I servizi socio-educativi di cui al presente articolo sono erogati a titolo gratuito compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Rappresentano livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. c) e f) della legge n. 328/2000 gli accessi al servizio dei soggetti aventi le seguenti caratteristiche:

a)         minori con necessità di prestazioni socio-assistenziali in ambito scolastico (art. 6, lett a) della L.R. 41/96);

b)         minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;

c)         minori con necessità di prestazioni socio-educative in ambito scolastico ed extrascolastico con certificazione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della L.n. 104/92

 

Art. 24 BORSE DI FORMAZIONE-LAVORO PER MINORI E GIOVANI ADULTI A RISCHIO DI DEVIANZA ED EMARGINAZIONE

 

1)         E’ previsto l’inserimento in borsa di formazione-lavoro di minori adolescenti e giovani adulti (15- 21 anni) che vivano situazioni di disadattamento e per i quali si ritenga che un’esperienza lavorativa protetta possa essere, all’interno di un progetto globale d’intervento, uno strumento per riattivare un percorso di crescita equilibrato.

2)         Rientrano tra i destinatari i casi di adolescenti problematici in carico ai servizi per l’età evolutiva (dispersione scolastica, rete amicale a rischio, difficoltà a mantenere un posto di lavoro, sviluppo disturbato della sfera emotivo- sessuale), giovani con prime esperienze di assunzione di sostanze psicotrope o conosciuti per episodi trasgressivi antecedenti l’età imputabile o per segnalazioni di reato.

3)         Gli interventi sono finanziati dalla L.R. 29/1990 e possono essere integrati da fondi comunali ai sensi della L.R. 4/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

4)         Compete al Servizio sociale del Comune di residenza, integrato dagli altri servizi che hanno in carico la persona e la sua famiglia:

·            definire obiettivi, modalità e tempi del progetto individuale di inserimento lavorativo

·            individuare il tipo di attività e quindi la ditta più adatta per lo svolgimento dell’esperienza

·            inviare al coordinamento tecnico-amministrativo del S.S.C. la documentazione necessaria a compiere gli atti amministrativi

·            garantire il supporto tecnico professionale nella fase di inserimento, avviamento e durante tutto il periodo dell’esperienza.

5)         Compete all’Ente Gestore del S.S.C.:

·            approvare un atto di convenzione con le ditte accoglienti per la definizione del rapporto di collaborazione

·            garantire la copertura assicurativa R.C.T. ed INAIL all’utente nonché l’effettuazione della visita medica ai sensi della L. 626/96

·            corrispondere un compenso mensile quale elemento motivante l’impegno e quale riconoscimento per l’attività svolta; esso può variare da un minimo di € 180,76 ad un massimo di € 232,40 al lordo delle spese assicurative INAIL, in relazione all’impegno previsto a carico dell’utente che non può comunque superare le 5 ore giornaliere.

 

Art. 25 - SERVIZIO CIVICO

 

1)         Al fine di evitare il rischio di emarginazione delle persone anziane, pensionate e/o invalide causa la perdita di ruolo sociale ed in relazione alle difficoltà connesse ai modesti redditi percepiti, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l’anziano e l’invalido stesso in modeste attività che lo impegnino parzialmente durante la giornata, dietro corrispondenza di un modesto contributo.

2)         Possono essere eccezionalmente accolti nel servizio civico anche soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza.

3)         Tale iniziativa assume forte valore sociale e di valorizzazione delle potenzialità delle persone escluse dai processi produttivi, ciò per favorire processi di inclusione, di mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria mediante l’assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità, oltre che della propria persona.

4)         L’intervento occupazionale è concesso entro determinati limiti di età e di reddito ed in presenza di idonei requisiti psico-fisici certificati.

5)         Sono ammessi al servizio civico:

a)         persone residenti adulte disoccupate, anziani in buone condizioni psico-fisiche ed in età non superiore agli anni 75;

b)         persone residenti riconosciute invalide civili, con capacità lavorativa residua o limitata in relazione alla disabilità.

6)         Possono essere accolte al servizio civico persone con reddito inferiore all’importo stabilito annualmente per l’accesso agli interventi economici disciplinati in base alla tabella “A” relativa al reddito minimo.

7)         Per l’ammissione al servizio civico le persone interessate devono presentare domanda, autocertificare la propria condizione economica, in caso di anziani ed invalidi esibire il certificato del medico curante che attesti l’idoneità psico-fisica.

8)         In ogni caso, a seguito accertamento dei requisiti, devono essere sottoposte a verifica le condizioni di autonomia e l’idoneità agli incarichi previsti a cura del servizio sociale, che formulerà il progetto di inserimento.

9)         Le attività previste per il servizio civico sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali:

a)         Servizio di vigilanza, manutenzione e salvaguardia di parchi e giardini

b)         Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, mostre, biblioteche, servizi per l’infanzia e per i giovani ecc.)

c)         Accompagnamento negli scuolabus

d)         Servizio e aiuto a disabili e anziani

e)         Servizio di piccole manutenzioni domestiche e degli edifici pubblici

f)           Preaccoglienza nelle scuole

g)         Altre attività individuate dal Comune

10)     L’intervento occupazionale può essere previsto indicativamente per tre o quattro ore al dì, per sei mesi all’anno o in relazione alla durata della convenzione.

11)     Le domande dovranno essere inserite in una graduatoria, con priorità per le persone con reddito più basso, privi di risorse parentali di sostegno e a parità di condizione, per quelle che non hanno mai usufruito del servizio di inserimento occupazionale.

12)     Alle persone ammesse al servizio civico viene garantito:

a)         copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortunio, visita medica ai sensi L.626/96 con oneri a carico del Comune;

b)         stipula di apposita convenzione che disciplina il rapporto.

c)         contributo economico forfetario, previsto in almeno € 180,00 mensili.

13)     Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, invalidi, disoccupati non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato né autonomo, né di carattere pubblico, né privato ma trattasi di attività meramente occasionali e rese esclusivamente a favore della collettività.

 

Art. 26 - SERVIZI DI PREVENZIONE, DI PROMOZIONE E DI AGGREGAZIONE

 

1)         Sono i servizi, previsti all’articolo 7 comma 1 lettera b), che l’amministrazione può organizzare a favore della generalità della popolazione accogliendo specifiche istanze della popolazione giovanile, adulta o anziana al fine di favorire condizioni favorevoli per una vita di relazione ricca e positiva in cui garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione.

2)         Per la partecipazione ai servizi di promozione e di aggregazione può essere prevista una quota di partecipazione in relazione a specifiche iniziative organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale.

 

Art. 27 - SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI E DISABILI ADULTI

 

1)         Il soggiorno climatico si rivolge a tutti gli ultra sessantacinquenni ed alle persone disabili adulte, privilegiando quanti per problemi economici e/o di limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia. I soggiorni vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione, proporre momenti di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.

2)         Possono essere organizzati (direttamente dall’Ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località marine, montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente livello di servizi.

3)         Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale per l’assistenza e l’animazione del tempo libero.

4)         Nei gruppi che prevedono la partecipazione di persone con limitata autosufficienza è prevista, se compatibile con l’organizzazione del servizio e con le disponibilità del Comune, la presenza di operatori idonei al fine di garantire un adeguato sostegno.

5)         E’ prevista la possibilità di scegliere tra le proposte di soggiorno formulate dall’Ente gestore quella che l’interessato ritiene più idonea alle proprie esigenze. Questi potrà, inoltre, aderire alle eventuali iniziative predisposte dal Comune di residenza. L’agevolazione può essere prevista solo per una volta in un anno.

6)         La quota di partecipazione a carico dell’utenza comprende gli oneri afferenti al vitto e alloggio per l’intero periodo di soggiorno, all’assicurazione ed al costo del viaggio, unito ad eventuali gite, se previste.

7)         I richiedenti la stanza singola sosterranno, a loro carico e per intero, l’onere aggiunto previsto dall’albergatore.

8)         Qualora i partecipanti presentino domanda di contributo, e solo in presenza di risorse economiche finalizzate da parte del Comune di residenza, per il calcolo del contributo stesso si applicherà la Tabella “E”.

 

Art. 28 - CENTRI ESTIVI E SOGGIORNI DI VACANZA PER BAMBINI E RAGAZZI

 

1)         L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività di promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, può proporre iniziative ricreative e di animazione nell’ottica di creare nelle comunità le migliori condizioni di vita per favorire una crescita armonica di tutti i bambini ed i ragazzi.

2)         Possono essere organizzate iniziative, durante la stagione estiva, volte ad offrire occasioni di socializzazione e di un sano utilizzo del tempo libero in un contesto educativo favorente lo sviluppo di potenzialità creative e cooperative.

3)         Le proposte mirano ad offrire ai ragazzi esperienze significative per la loro crescita, affiancandosi all’azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie motivazioni (lavoro, esigenze familiari ecc.), richiedere un sostegno e/o una integrazione nella cura dei propri figli.

4)         Le iniziative (centri estivi, soggiorni di vacanza, ecc.) possono rivolgersi a minori, prevedono una organizzazione differenziata per età ed in relazione alle singole organizzazioni comunali.

5)         Possono essere gestite direttamente dall’Ente, avvalendosi di soggetti privati appositamente selezionati, mediante affidamento a terzi o con il coinvolgimento del volontariato.

6)         La partecipazione è condizionata al pagamento di una retta, di volta in volta stabilita dalle Amministrazioni comunali.

7)         Le Amministrazioni comunali possono prevedere la concessione di contributi economici straordinari a totale o parziale copertura della retta, previa presentazione di domanda, secondo i criteri per le misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito. Tabella “A”.

 

Art. 29 – INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DI PREVENZIONE

 

1)         Il Comune favorisce e programma interventi integrati di tipo socio-educativo al fine della prevenzione dei soggetti a rischio di uso di droghe, alcol e farmaci, così come previsto dall’art. 22, punto h) della legge 328/2000.

 

Art. 30 – COLLABORAZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

 

1)         Il Comune singolo e L’Ambito socio-assistenziale, sede della gestione associata dei servizi e delle prestazioni sociali, attivano forme di “sussidiarietà orizzontale” ai sensi del D.lgs n. 267/2000 e della L.n. 328/2000, coinvolgendo le organizzazione del terzo settore presenti sul territorio o che già collaborano per la predisposizione di attività ed interventi in ambito socio-assistenziale.

2)         Gli Enti locali possono prevedere:

·           il “sostegno” degli organismi del terzo settore (associazioni di volontariato, fondazioni, associazioni di promozione sociale, ecc.) che attivano interventi in ambito socio-assistenziale rientranti nelle finalità ed obiettivi previsti dalla programmazione generale, attraverso l’erogazione di specifici contributi;

·           l’attivazione di forme di “collaborazione” con i suddetti organismi del terzo settore ai sensi dell’art. 119 del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 43 della l. 27 dicembre 1997,n. 449. Attraverso dette collaborazioni il privato sociale partecipa all’attività amministrativa e alla cogestione dell’attuazione della programmazione delle attività e servizi sociali previsti nel Comune e nell’Ambito socio-assistenziale. La scelta degli organismo del terzo settore sarà effettuata secondo criteri di trasparenza, economicità, par condicio.

 

Art. 31 – ASILI NIDO

 

1)         L’asilo nido è un servizio diurno a carattere sociale ed educativo per la prima infanzia volto a favorire lo sviluppo del bambino relativamente agli aspetti psicofisici, cognitivi, affettivi e sociali; supporta il ruolo educativo della famiglia e concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e socio-culturale offrendo ai bambini uguali opportunità di sviluppo e di mezzi espressivi e contribuendo a superare i dislivelli dovuti a differenze ambientali e culturali.

2)         Il Comune può concedere buoni, spendibili in asili nido, alle famiglie richiedenti, residenti nel territorio del Comune, che abbiano i requisiti previsti dal presente articolo.

3)         L’importo del buono verrà quantificato in relazione al punteggio attribuito al richiedente e sarà formata una graduatoria sulla base dei requisiti sottoindicati. In ogni caso l’importo del buono non potrà essere superiore al 60% del costo annuo dell’asilo nido.

4)         Vengono stabiliti i seguenti requisiti di partecipazione:

Per la formazione della graduatoria verranno seguiti i seguenti criteri cumulativi:

1.      CONDIZIONI DI LAVORO

a)      ORE LAVORATIVE SETTIMANALI SVOLTE DAI GENITORI :

da 0 a 18 ore                     p. 10

da 18 a 36 ore                   p. 15

oltre 36 ore                       p. 20

b)      CASI PARTICOLARI: - se entrambi i genitori sono lavoratori ed almeno uno svolge il suo lavoro in tutto o in parte in orario notturno (ore 22.00- 6.00)

                                    p. 05

2.      CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

a)      Nucleo familiare con un solo genitore del bambino p. 5

b)      Domanda di contributo presentata per figli gemelli  p. 4

c)      Nucleo familiare composto da altri figli (oltre a quello per cui si richiede il contributo) con esclusione del caso di cui alla lettera b)

con età compresa tra 0 e 3 anni                                         p. 3

con età compresa tra 4 e 6 anni                                         p. 2

con età compresa tra 7 e 14 anni                                       p. 1

Per nucleo familiare si intende quello definito ai sensi del D.Lgs. 109/98 e del D.Lgs. 130/00.

 

3.      I.S.E.E. DEL NUCLEO FAMILIARE

 

Per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, si applicano le disposizioni del Dlgs 109/98 e successive modifiche al nucleo di riferimento.

Ai valori I.S.E.E. così determinati si applicano i punteggi di seguito indicati per l’inserimento in graduatoria:

Fasce

Da

A

PUNTI

 

 

 

 

1

€ 0,00

€ 5.227,00

25

 

 

 

 

2

€ 5.227,01

€ 7.292,00

23

 

 

 

 

3

€ 7.292,01

€ 9.357,00

21

 

 

 

 

4

€ 9.357,01

€ 11.422,00

19

 

 

 

 

5

€ 11.422,01

€ 13.487,00

17

 

 

 

 

6

€ 13.487,01

€ 21.052,00

15

 

 

 

 

 

I buoni per l’asilo nido verranno concessi sulla base della compilazione di un’apposita domanda redatta con riferimento al bando emesso dal Comune ed in base alle disponibilità di Bilancio.

 


PARTE QUINTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 32- NORMA TRANSITORIA

 

1)         Nel corso dell’anno 2004 si darà attuazione al presente regolamento nel seguente modo:

·           per quanto riguarda i casi che già fruiscono di interventi continuativi alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento (istituti per minori, anziani e persone portatrici di handicap, contributi economici) la revisione dell’importo dei contributi erogati dal Comune verrà effettuata entro il 31.10.2004 sulla base della valutazione della situazione economica dei beneficiari attraverso l’ISEE con efficacia retroattiva dall'01.07.2004. Fino alla definizione dell’entità dell’intervento del Comune in applicazione del presente regolamento si applicherà quanto in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo conguaglio;

·           per quanto riguarda i Servizi di assistenza domiciliare e di pasti a domicilio in corso di erogazione alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento la rideterminazione della compartecipazione al costo del servizio sulla base della valutazione della situazione economica dei beneficiari attraverso l’ISEE verrà effettuata entro il 31.10.2004, con efficacia dall'01.07.2004. Fino alla determinazione dell’entità della compartecipazione in applicazione del presente regolamento si applicherà quanto in essere fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo successivo conguaglio con decorrenza 01.07.2004.

 

Art. 33 – NORME FINALI

 

1)         Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

2)         Si abrogano i seguenti regolamenti, attualmente in vigore, nonché tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto nel presente regolamento: regolamento comunale servizio socio-assistenziale, gli artt. 3, comma c),8 e 12 del regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, finanziamenti ed attribuzione di vantaggi economici, regolamento comunale per i soggiorni climatici per anziani e inabili del Comune di Fiumicello.

3)         Le fasce ISEE, così come determinate nelle Tabelle allegate, verranno adeguate annualmente in base al costo della vita calcolato dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati per l’anno precedente, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno di competenza.


ELENCO DELLE TABELLE ALLEGATE FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

v     TABELLA “A”: CRITERI PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO DEL REDDITO

 

v     TABELLA “B”: TABELLA CONTRIBUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

 

v     TABELLA “B_1”: TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI BUONI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

 

v     TABELLA “C”: TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER PERSONE DISABILI, I CONTRIBUTI PER FORME INDIVIDUALI DI TRASPORTO PER PERSONE DISABILI CON VALUTAZIONE I.S.E.E.

 

v     TABELLA “D”: TABELLA PER L’ACCESSO AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (PASTI CALDI, LAVANDERIA, TRASPORTO) CON VALUTAZIONE I.S.E.E.

 

v     TABELLA “E”: TABELLA PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E DISABILI ADULTI

 

v     TABELLA “F”: TABELLA PER L’EROGAZIONE DEI BUONI-SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE